Lo scorso 22 settembre la nostra Federazione è  intervenuta nuovamente in merito alla ridefinizione delle competenze dei biologi prevista nello schema di DPR, Atto del Governo n. 440, in esame questa settimana alla Camera e al Senato. Questa presa di posizione ampiamente ripresa dai media non è una battaglia tra Ordini professionali, ma una questione di certezza delle competenze, qualità delle prestazioni e tutela dei cittadini e dell’incolumità pubblica, in merito a un ordinamento della professione di biologo che ne ridefinisce in maniera significativa le attività professionali.

«Competenze generiche senza confini significano incertezza – riportiamo nel comunicato stampa -, contenziosi e rischi per i cittadini e l’ambiente. Il Governo non ignori le indicazioni del parere del Consiglio di Stato. Non è una disputa tra professioni: è una questione di formazione, responsabilità e tutela della salute pubblica».

Perché il testo del DPR 440 va corretto

La Federazione chiede che il testo venga corretto prima della conclusione dell’iter e relativa pubblicazione, introducendo con chiarezza il principio secondo cui le attività attribuite ai biologi devono essere esercitate nell’ambito e dal punto di vista biologico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità riconosciute dalla normativa alle altre professioni sanitarie.

Nella formulazione attuale, infatti, il nuovo articolo 31 del DPR 328/01 introduce attribuzioni molto ampie e generiche in materia di analisi, laboratori ambientali, certificazioni e rapporti di prova, inquinanti, matrici ambientali, rifiuti e impianti, nonché anche in ambiti di altre professioni sanitarie. Formulazioni che, senza un’esplicita precisazione, possono essere interpretate come estensione anche ad attività di natura chimica, chimico-fisica e tecnica che richiedono conoscenze acquisibili con differenti percorsi di formazione universitaria e comportano precise responsabilità professionali proprio per la ricaduta che errate analisi, valutazioni e interpretazioni potrebbero comportare sulla salute del cittadino.

La Federazione rifiuta l’attribuzione di competenze professionali mediante formule normative generiche che rinviano a un secondo momento la verifica della formazione e della responsabilità. Formazione, competenza e responsabilità devono avanzare insieme, specialmente nelle professioni sanitarie e nelle attività con impatto diretto sulla salute, sull’ambiente e sulla sicurezza dei cittadini.

Anche il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore di Sanità si sono espressi

Ovviamente si riconosce il ruolo dei biologi e l’esigenza di aggiornare la disciplina professionale in base ai progressi scientifici e normativi. Non di meno, contestiamo un ampliamento delle competenze che rischia di confondere i confini tra ruoli diversi. Il Consiglio di Stato condivide tale preoccupazione, suggerendo di inserire nel DPR di una clausola specifica, dove si precisa che l’elenco delle attività del biologo riflette in modo meramente ricognitivo le competenze che la legge attribuisce già a questa figura, e impone l’applicazione del criterio del “punto di vista biologico” che la Corte Costituzionale ha delineato.

«Tale clausola dovrebbe precisare inoltre che l’elencazione va letta nella prospettiva ermeneutica indicata dalla Corte costituzionale n. 345/1995 – riporta il Consiglio di Stato -, secondo cui la specificità della professione di biologo è data dal “punto di vista biologico”, ossia dal fatto che l’attività “è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall’uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche”, con la conseguenza che “esistono zone di concorrenza parziale e di interdisciplinarità” e va esclusa “una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica”».

Il Consiglio segnala inoltre come la stesura delle nuove mansioni rischi di generare l’idea di un’assegnazione di compiti inediti o sovrapponibili ad altre categorie, provocando incertezza e contenziosi tra gli Ordini professionali.

Anche il Consiglio Superiore di Sanità richiama questo medesimo principio, basandosi sulla sentenza n. 345 del 1995 della Corte Costituzionale che individua proprio nel «punto di vista biologico» l’elemento di demarcazione rispetto alle professioni affini. La Federazione reputa la questione fondamentale e non secondaria. Se le istituzioni approvassero la norma senza la chiarezza che due autorevoli organi consultivi richiedono, trasferirebbero deliberatamente un’incertezza giuridica e operativa su professionisti, laboratori, amministrazioni pubbliche, enti di controllo e aule giudiziarie.