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Formazione2022-12-12T09:40:50+01:00

FORMAZIONE

Con la Legge 3 ed il passaggio alla Ministero della Salute, i Professionisti Chimici e Fisici hanno l’obbligo di formazione ECM, tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Agenas

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è Provider autorizzato n. 6341

Disposizioni in materia di reclutamento ECM (Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 – Art. 80)

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione a eventi formativi validi al fine di rilascio crediti ECM, beneficia di vantaggi economici e non, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste ultime individuato. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

Al momento dell’iscrizione il professionista deve pertanto compilare la dichiarazione rispondendo alla domanda prevista se è stato reclutato o meno da un’azienda. Nel caso in cui il professionista sia stato reclutato deve indicare il nome dell’azienda che ha messo a disposizione il corso. Si ricorda che non è possibile assolvere mediante reclutamento più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni. Attenzione è responsabilità del singolo professionista mantenere la contabilità dei crediti acquisti attraverso corsi sponsorizzati o corsi reclutati o corsi sponsorizzati e reclutati

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