In data 03.06.2021 la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo presso il Ministero della Transizione Ecologica riscontra positivamente la richiesta prot.447/21/fncf/fta del 02.04.2021 della Federazione Nazionale, confermando di accogliere la richiesta di inserimento nella parte A dell’Allegato 2 del D.Lgs. 17.02.2017 n.42 delle classi di laurea in scienze e tecnologie chimiche, in scienze chimiche ed in scienze e tecnologie della chimica industriale (L 27, L 30, LM 54 e LM 71). È il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento nella riunione del 21.05.2021 infatti l’organo che ha approvato la proposta di modifica della parte A dell’Allegato 2.

La proposta di modifica è ora al vaglio del Ministero della Transizione Ecologica, e degli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro per le successive azioni di competenza.

La figura del tecnico competente in acustica è sicuramente nota a coloro che già operavano in passato in virtù dell’art. 2 della Legge 447/95 e che tuttora continuano a svolgere tale attività tenendo presente l’obbligo di aggiornamento triennale previsto proprio dal D.Lgs. 17.02.2017 n. 42, decreto che ha segnato un pesante spartiacque nella nostra professione.

Il Capo VI del D.Lgs. 42/17 stabilisce infatti i criteri generali per l’esercizio della professione di “tecnico competente in acustica” restringendo l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica solamente a coloro che siano in possesso della laurea oppure della laurea magistrale ad indirizzo scientifico espressamente specificata nella parte A dell’allegato 2 del D.Lgs. 42/17, oltre che di almeno uno degli ulteriori requisiti ivi previsti.

Dall’entrata in vigore di tale atto normativo, il Consiglio Nazionale dei Chimici e poi la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha più volte ed in differenti sedi ribadito che il D.Lgs. 42/2017 limita illegittimamente l’iscrizione all’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica esclusivamente ai possessori, oltre che di specifici corsi o titoli post laurea, delle lauree o delle lauree magistrali ivi espressamente indicate, estromettendo tutti i titolari dei diplomi indicati all’articolo 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dunque non prevede che le medesime lauree (L 27, LM 54 e LM 71) che prima consentivano l’accesso alla qualifica di tecnico competente in acustica siano ricomprese.

Ora con la risposta pervenuta il 03.06.2021 dalla Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità   dello Sviluppo ci auguriamo di vedere a breve confermato il provvedimento di modifica del D.Lgs.42/17 e l’ampliamento delle relative classi di laurea.

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