La riforma delle professioni (Dpr 137/2012) varata dal governo Monti ha introdotto l’obbligo, per tutti gli iscritti agli ordini professionali, di frequentare corsi di formazione continua, come una delle condizioni per poter mantenere la propria iscrizione; Sebbene l’Esperto Qualificato non abbia un ordine/albo professionale, egli è comunque iscritto in un elenco nominativo nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, subordinatamente al superamento di un esame di abilitazione e i compiti che gli sono affidati sono certamente rilevanti e delicati, essendo rivolti alla sicurezza dei lavoratori esposti ed alla tutela degli obblighi del datore di lavoro esercente attività disciplinate dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. Pertanto, la professione di EQ non sarà “ordinistica” ma è evidentemente “regolamentata”. “Regolamentata” è l’attività professionale per la quale esiste un sistema di controlli preventivi e successivi, ideati e previsti dall’ordinamento interno, al fine di vagliare inizialmente il possesso di “determinate qualifiche professionali” e dunque consentire l’impiego del relativo titolo professionale, nonché di vigilare successivamente sull’esercizio della stessa.

Paradossalmente, però, l’Esperto Qualificato, ha una “regolamentazione” parziale: ha l’obbligo di dimostrare la propria competenza in sede di abilitazione, ma non di aggiornarla e curarla.
D’altro canto, anche le professioni “senza albo”, di cui alla legge 4/2013, attraverso le associazioni di categoria, puntano sulla formazione dei propri iscritti come garanzia della qualità delle prestazioni.
Quando l’Esperto Qualificato è iscritto in un albo, nella sua qualità di Ingegnere, Chimico o Fisico, avrà l’obbligo della formazione prevista dall’albo di appartenenza, relativa alla sfera delle competenze professionali riconosciute che, però, non è e non può essere specifica per l’EQ.
Egli, infatti, esercita le competenze professionali previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. in virtù di una scelta specialistica precisa, magari esclusiva, che lo rende disinteressato ad una formazione ad “ampio spettro”, solo marginalmente riguardante la propria scelta professionale. Il titolo accademico conseguito, non classifica e non caratterizza la professionalità dell’EQ, in molti casi è solo il prerequisito di accesso all’esame per l’iscrizione nell’elenco nominativo per lo svolgimento della professione scelta.
Orbene, che sia Ingegnere, Fisico o Chimico, triennale o magistrale, specialista o no, l’Esperto Qualificato svolgerà una professione i cui compiti sono perfettamente definiti. Così dovrà essere, dunque, la sua formazione.
In questo contesto, ANPEQ, da molti anni, provvede a supplire alle carenze istituzionali, formando ed aggiornando l’EQ sui temi specifici della professione; non essendo obbligatoria, però, detta formazione è dedicata solo a quei professionisti che con coscienza e umiltà la scelgono, iscrivendosi all’associazione e frequentando gli eventi da essa organizzati;
Poiché, alla luce delle novità normative, l’Esperto Qualificato, qualunque sia la sua formazione accademica, potrà/dovrà essere iscritto ad un albo professionale, sarebbe auspicabile che i rappresentanti di questi Enti prendessero in considerazione la possibilità di delegare ad ANPEQ la formazione specifica in radioprotezione, da inserire nell’offerta formativa complessiva.
Per quanto riguarda il novellato Ordine dei Chimici e dei Fisici, la questione è di maggiore attualità e non trascurabile; molti EQ, infatti, di base, sono fisici o chimici, ma hanno fatto una precisa scelta professionale, incardinata nelle previsioni normative del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., spesso esclusiva.

D’altro canto, la norma istitutiva, tra i requisiti per l’iscrizione all’ordine dei Fisici, nel periodo transitorio, senza sostenere l’esame di stato, ha inserito l’aver svolto la professione di EQ per cinque anni, riconoscendo, di fatto, l’abilitazione ministeriale e l’esperienza professionale, titolo sufficiente. Ciò suggerisce la possibilità, pacifica, oltre che l’opportunità, per l’EQ, di svolgere la propria delicata professione, con le necessarie tutele fornite dall’ordine, anche sul piano contributivo, attraverso l’EPAP. Tutto questo, però, dovrà essere gestito al meglio, coinvolgendo gli EQ e la loro associazione di riferimento ANPEQ, nelle dinamiche organizzative, rendendo cosi, l’albo, attraente e rassicurante per essi, proiettandoli fuori dal limbo in cui sono stati relegati negli anni passati, dei professionisti regolamentati parzialmente.
I presupposti ci sono, le volontà faranno il resto.

Francesco Bonacci
Fisico Medico ed EQ di 2° grado
Vice Presidente ANPEQ
Direttore del Notiziario dell’Esperto Qualificato 2.0