La Federazione Nazionale degli Ordini  dei Chimici e dei Fisici ed AssoArpa, a seguito di incontri operativi per fare il punto sull’obbligo di iscrizione dei Chimici che operano nelle ARPA regionali, hanno concordato e diffuso una circolare con la quale chiariscono, in via congiunta, le modalità applicative dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici di cui alla Legge 3/2018 con riferimento ai Chimici assunti ed operanti nelle ARPA/APPA.

AssoArpa è l’organismo che rappresenta tutte le 19 Agenzie ambientali regionali e le 2 Agenzie delle Province autonome di Trento e Bolzano. Presidente dell’associazione è stato recentemente nominato il Dott. Giuseppe Bortone direttore di ARPAE Emilia-Romagna.

Con la suddetta nota, gli enti firmatari hanno ritenuto, in via preliminare, di esaminare le modalità applicative dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici (di seguito “Albo”) di cui alla Legge 3/2018 con riferimento ai Chimici assunti ed operanti nelle ARPA/APPA.

Si precisa che l’art. 6, comma 4, del DM Salute 23/03/2018, “Ordinamento della professione di Chimico e Fisico”, prevede l’iscrizione alla sezione A e B – Settore Chimica dell’Albo dei Chimici e dei Fisici, in via transitoria, “per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di Chimico”. Pertanto, il periodo transitorio di cui alla disposizione ministeriale perdura fino alla effettiva adozione “di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di Chimico”.

Resta inteso che l’obbligo di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla Legge 3/2018, ed all’art. 3 del DM Salute 23/03/2018 è cogente sin dalla entrata in vigore di tale Legge e che il richiamato periodo transitorio è finalizzato esclusivamente ad agevolare la celere iscrizione all’Albo.

Nel documento si rileva come, nel caso in cui le ARPA/APPA abbiano l’esigenza di acquisire dall’esterno, mediante procedura selettiva pubblica, personale in possesso di laurea in chimica o equipollente, alla luce del vigente quadro normativo ed in relazione alle peculiarità dei compiti assegnati alle Agenzie Ambientali, sussiste la necessità di distinguere tra:

  1. a) requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, tra i quali occorre prevedere l’abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione all’Albo;
  2. b) requisiti prescritti per l’assunzione, tra i quali occorre prevedere l’iscrizione all’Albo laddove il lavoratore sia assegnato ad attività per le quali la normativa richiede l’iscrizione.

Inoltre si ribadisce nella circolare come l’obbligo di iscrizione all’Albo non possa essere vincolato alle condizioni di assunzione o di inquadramento, ma sussiste laddove il lavoratore sia adibito alle attività che la normativa riconduce obbligatoriamente alla professione di Chimico; si veda in particolare quanto previsto  dall’art. 16 del R.D. 842/1928.

Inoltre le parti hanno  precisato che l’obbligo di iscrizione all’Albo sussiste in tutte le ipotesi in cui il Chimico operante nelle ARPA/APPA svolga le seguenti mansioni:

  • Esecuzione di analisi di ogni specie in materia di chimica pura ed applicata, con qualsiasi metodo ed a qualunque scopo destinate;
  • Direzione di laboratori;
  • Incarichi e perizie in materia di chimica pura ed applicata (trattasi di fattispecie riconducibili prevalentemente a richieste provenienti dall’Autorità Giudiziaria);
  • Certificati, certificazioni di pericolosità e non pericolosità, classificazioni tecniche in materia di chimica pura ed applicata.

Infine si da atto fra le parti che per i Chimici dipendenti attualmente in ruolo presso le ARPA/APPA, sussiste l’obbligo di permanente iscrizione all’Albo, qualora gli stessi siano adibiti alle mansioni di cui ai punti precedenti.

Il documento non entra nel merito della contrattazione collettiva in quanto la FNCF non ne ha titolo e non partecipa alle trattative sindacali  presso l’ARAN  come pure sugli inquadramenti che si ritiene non adeguati per le nostre professioni all’interno delle ARPA.

In conclusione si evidenzia che tale documento vuole rappresentare un primo approccio all’attività del Chimico all’interno delle ARPA/APPA a cui sarà necessario dare seguito con atti, preferibilmente condivisi, utili a chiarire ulteriori aspetti della professione del Chimico e del Fisico, che non sono stati trattati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, giudizi, valutazioni e pareri, contributi tecnici, aggiornamenti in merito di competenze ed esami di stato per Chimici e Fisici) o non contemplati affatto come quelli relativi al Fisico.

 

Dott. Chim. Mauro Bocciarelli
Consigliere Tesoriere FNCF