Il Disegno di Legge Semplificazioni ha ricevuto l’approvazione definitiva a Montecitorio, introducendo disposizioni mirate alla semplificazione e alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi a favore di imprese e cittadini. Il provvedimento affronta riforme in diversi settori, dalla navigazione all’agricoltura, e stabilisce requisiti chiari per alcune professioni.

Il testo introduce il nuovo articolo 116-bis nel Codice di navigazione (RD 327/1942), fornendo finalmente un quadro normativo primario per i consulenti chimici di porto. Questa misura risponde alle indicazioni sollevate dal Consiglio di Stato e dal Garante per la concorrenza, i quali richiamavano la necessità di una disciplina organica. Il lavoro dei consulenti mira direttamente alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto, tutelando l’incolumità pubblica.

Per esercitare questa attività, il professionista deve possedere una laurea magistrale specifica, come Scienze chimiche (LM-54), Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) o Ingegneria chimica (LM-22). Si richiede inoltre l’iscrizione all’albo dei chimici e fisici o all’albo degli ingegneri. Il percorso di accesso prevede il compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale, che include un tirocinio pratico annuale, e il superamento di una prova finale.

La nostra Federazione assieme al Consiglio nazionale degli ingegneri dovranno organizzare questo percorso. Le capitanerie di porto terranno i registri dove i consulenti chimici di porto si iscrivono. Una norma transitoria garantisce l’iscrizione di diritto ai professionisti che già risultano iscritti in quelli dedicati come consulente chimico di porto alla data di entrata in vigore del provvedimento.