VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l’Ordinanza PCM Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai  sensi  dell’art.  32,  comma  3,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità pubblica”

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell’8 marzo 2020, concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, concernente “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIF-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto Legge 6 del 2020”;

VISTA la circolare n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica e che, pertanto, la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico;

CONSIDERATO che in ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il datore di lavoro è tenuto a collaborare, facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

(di seguito e per brevità “FNCF”)

avente sede in Roma, Piazza San Bernardo 106, nella persona del Presidente pro tempore, nonché datore di lavoro dell’ente, anche al fine di garantire la salute del proprio personale dipendente, così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e stante la situazione di emergenza attualmente conosciuta,

DETERMINA

di adottare le indicazioni operative precisate nella Determina Presidenziale che si allega in calce, e riguardanti i dipendenti ed i componenti della FNCF e tutti coloro che hanno accesso a vario titolo alla sede della FNCF..

Dott. Chim. Orlandi Nausicaa

 

Presidente

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

 

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