MODALITA’
La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, verrà individuata attorno ai 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Previsto nel decreto di prossima emanazione, come sostegno al reddito del libero professionista iscritto a enti di previdenza obbligatoria, un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, riconosciuto :
• a coloro che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• a coloro che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
CUMULABILITA’
L’indennità corrisposta non concorrerà alla formazione del reddito e non sarà cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza. L’indennità sarà altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
IMPORTANTE ricordare che per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intenderà una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
COME RICHIEDERE LE INDENNITÀ E COSA SARÀ CHIAMATO A FARE IL NOSTRO ENTE DI PREVIDENZA?
Sarà necessario presentare le domande a far data presumibilmente dal 01.04.2020 all’EPAP a cui si è come professionista obbligatoriamente iscritti, lo stesso procederà alla verifica della regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio. L’ente dovrà pertanto predisporre idonea modulistica con i contenuti riportati all’interno del medesimo Decreto Interministeriale.
Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità saranno considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale o presentate dopo il 30 aprile 2020. Gli Enti di previdenza provvederanno alla verifica dei requisiti ed alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Gli enti di previdenza obbligatoria, e dunque anche EPAP, trasmetteranno l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità di cui all’articolo 1 all’Agenzia delle entrate e all’INPS.
MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Ai fini del rispetto del limite di spesa gli enti di previdenza obbligatoria saranno tenuti a comunicare con cadenza settimanale a partire dall’8 aprile 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di 200 milioni di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto legge n. 18 del 2020.