Il termine entro cui datori di lavoro/esercenti/detentori devono registrarsi al portale Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) è entrato in vigore il 20 gennaio 2022 (G.U. Anno 162° – Numero 253).

In particolare devono registrarsi tutti coloro che rientrano nei seguenti articoli del D.Lgs 101/20:

 

  • Art. 42 – Registro delle operazioni commerciali
  • Art. 43 – Trasporto di materiali radioattivi
  • Art. 44 – Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari
  • Art. 48 – Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
  • Art. 67 – Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei detentori

La registrazione sul portale STRIMS è propedeutica per soddisfare l’adempimento relativo alla trasmissione di tutti i dati e le informazioni riguardanti caratteristiche e quantità entro 10 giorni dalla detenzione o cessazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (comma 1 dell’art. 48).

Sono escluse al momento le sorgenti e le materie radioattive impiegate a fine di esposizione medica nelle strutture sanitarie, per le quali, si sensi del comma 4, Art. 48, è prevista la definizione delle modalità di registrazione sulla base di un accordo nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da attuarsi entro il 27 febbraio 2022.

Decorso questo termine in assenza di accordo (comma 6, Art. 48) alle strutture sanitarie si applicheranno le stesse modalità di registrazione e comunicazione previste per le strutture non sanitarie. Va evidenziato comunque che le sorgenti ad alta attività (art. 67), ancorché detenute presso strutture sanitarie, non rientrano nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni di cui al comma 4 dell’Art. 48.

Al fine di consentire ai professionisti chimici e fisici di poter dare seguito all’obbligo entro i termini, ivi compresi i colleghi che detengono e\o gestiscono sorgenti e materie radioattive che necessitano di registrazione, si è proceduto come Federazione Nazionale a trasmettere una nota al Ministero della Salute con la richiesta di un posticipo dell’obbligo di registrazione almeno sino alla data di effettivo raggiungimento dell’accordo previsto dal comma 4 dell’art. 48.

L’indirizzo del sito web di STRIMS è https://strims.isinucleare.it/it. L’accesso è possibile anche dal sito istituzionale dell’Ispettorato: https://www.isinucleare.it. Questo è il link al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.253 del 22-10-2021.