Il decreto del 9 agosto 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute che, in attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale. L’entrata in vigore è prevista il 1 gennaio 2023 e fino a tale data si applica la disciplina di cui all’allegato XXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

 

Il decreto costituito da 15 articoli evidenzia i requisiti per l’iscrizione, le modalità di accertamento della capacità tecnica e professionale, le modalità per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di abilitazione ed iscrizione nell’ elenco. In particolare secondo l’articolo 8, per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione è richiesto:

a) per l’abilitazione di primo grado:

·         almeno laurea triennale in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;

·         almeno master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti;

b) per l’abilitazione di secondo grado:

·         laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria;

·         master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

c) per l’abilitazione di terzo grado sanitario:

·         laurea, vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;

·         master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti o scuola di specializzazione in fisica medica;

 

d) per l’abilitazione di terzo grado:

·         laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria;

·         master di secondo livello in materia di radiazioni ionizzanti.

Il master di primo livello di cui alla lettera a) deve comprendere un tirocinio di almeno 20 giorni lavorativi relativo a sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione al primo grado. Il master di secondo livello di cui alle lettere b), c) e d) deve comprendere un tirocinio della durata minima di 40, 60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo grado relativo alle sorgenti per le quali è richiesta l’abilitazione. Il tirocinio di grado superiore include il tirocinio di grado inferiore.

 

Ai sensi dell’art. 13 gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall’ISIN, dall’INAIL, dall’ISS, dagli Albi professionali, da enti e istituti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o dalle associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari.