Segnaliamo un provvedimento normativo importante che la Gazzetta Ufficiale ha recentemente pubblicato. Parliamo della Legge 27 maggio 2025, n. 78, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 riguardante misure urgenti in materia di polizze catastrofali.

Ricordiamo che l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i rischi catastrofali era stato originariamente introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Successivamente, un primo differimento era arrivato con il Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024), che aveva posticipato la scadenza inizialmente prevista dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 per tutte le imprese. Il Decreto-Legge n. 39/2025 ha poi aggiornato ulteriormente questi termini, scaglionando le scadenze per dare tempo alle aziende prive di copertura di adeguarsi.

L’iter legislativo che ha portato alla legge di conversione ha visto l’approvazione della Camera dei Deputati l’8 maggio 2025 e il via libera definitivo del Senato il 21 maggio 2025. La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La principale novità introdotta dalla Legge n. 78/2025, frutto anche di un dialogo con le associazioni dei datori di lavoro che avevano segnalato difficoltà nell’adeguarsi ai termini iniziali, consiste proprio nel differimento dei termini entro cui le imprese devono stipulare i contratti assicurativi obbligatori.

Nuove scadenze

Queste le nuove scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (un riferimento modificato rispetto alla direttiva inizialmente citata nel decreto): le medie imprese hanno tempo fino al 1° ottobre 2025; le piccole e micro imprese devono adempiere entro il 31 dicembre 2025. Per le grandi imprese, l’obbligo decorre dal 1° aprile 2025, ma beneficiano di una moratoria di novanta giorni, con le sanzioni che decorrono dal 30 giugno 2025.

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, purché tenute all’iscrizione nel registro delle imprese. Rimangono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli. La polizza deve coprire i danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Gli eventi inclusi sono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Perché l’obbligo

L’obiettivo di questo obbligo è salvaguardare le imprese dalle perdite economiche derivanti da disastri naturali. In un Paese con un notevole rischio idrogeologico e sismico, la normativa intende promuovere una maggiore responsabilità privata nella protezione dei propri beni, spostando l’approccio dalla tradizionale gestione basata principalmente su interventi statali ex-post. La legge prevede conseguenze precise per le imprese che non adempiono all’obbligo. Le aziende che non sottoscrivono la polizza assicurativa non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Questo include anche i fondi destinati a supportare le aziende colpite proprio da eventi calamitosi e catastrofali.

Altre modifiche

Durante l’iter di conversione in Legge, il testo del DL 39/2025 ha subito altre modifiche significative. Si definisce il per esempio il parametro per la determinazione del valore dei beni da assicurare, stabilendo che si considera il valore di ricostruzione a nuovo per l’immobile, il costo di rimpiazzo per i beni mobili o il costo di ripristino per le condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso. Si esclude l’applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio, alle grandi imprese e alle società da queste controllate e collegate che soddisfano specifici requisiti individuati dal DM n. 18/2025.

Viene previsto un monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, per prevenire e limitare operazioni speculative sui premi assicurativi. La legge stabilisce che l’obbligo assicurativo copre esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, o la cui ultimazione risale a una data in cui tale titolo non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di sanatoria o condono. Per gli immobili che non rispettano queste condizioni di regolarità edilizia, la legge esclude la possibilità di ricevere indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche quelle previste in occasione di eventi calamitosi.

Per i beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività d’impresa, qualora l’imprenditore li assicuri in assenza di copertura analoga, l’indennizzo spettante viene corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare queste somme per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità. L’imprenditore che ha stipulato la polizza ha comunque diritto a una somma per il lucro cessante dovuto all’interruzione dell’attività, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario, e gode di privilegio per il rimborso dei premi e delle spese del contratto. L’imprenditore deve comunicare al proprietario l’avvenuta stipulazione della polizza.