Si riporta il comunicato dell’Agenas, consultabile al link http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=132

L’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a cui spetta la gestione amministrativa e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, così come disposto dall’articolo 7 comma 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 “La formazione continua nel settore salute”, in attesa della ricostituzione della Commissione nazionale, fornisce le seguenti indicazioni operative ai provider e ai professionisti sanitari riguardo l’erogazione e la rendicontazione di attività formative destinate a professioni sanitarie entrate a pieno titolo in ambito sanitario a seguito dell’entrata in vigore della legge n.3/2018.

In attesa di poter sottoporre agli organismi competenti la variazione della “traccia elettronica comune”, così come previsto dal comma 6 dall’articolo 33 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, si invita a selezionare le professioni/discipline ‘generali’ attualmente esistenti. La variazione a tali elenchi, che sarà proposta alla prima riunione degli organismi competenti, attuerà la prevista estensione dell’elenco delle discipline delle sopraindicate professioni.

Pertanto, in attesa di questa estensione, si invita a selezione le attuali voci previste, che in questa fase transitoria possono essere considerate comprensive di tutte le discipline della professione indicata:

  • Biologo (codice professione: 6; codice disciplina: 68 – Biologo)
  • Chimico (codice professione: 7; codice disciplina: 76 – Chimica analitica)
  • Fisico (codice professione: 8; codice disciplina: 79 – Fisica sanitaria)
  • Psicologo (codice professione: 5; codice disciplina: 77 – Psicoterapia e codice disciplina: 78 – Psicologia)

Per tali professioni, Agenas inoltre ricorda la possibilità di poter usufruire della formazione destinata ad altre professioni/discipline secondo le attinenze riepilogate dalla tabella “Allegato H” del documento delle “Specifiche funzionali del tracciato contenente i crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM” (LINK – versione 1.18) che si invita a consultare.