La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ritiene opportuno fornire un aggiornamento complessivo sullo stato del procedimento relativo allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al DPR 5 giugno 2001, n. 328 concernente la professione di biologo, nonché sulle attività istituzionali svolte dalla Federazione dalla fine del 2025 ad oggi, stanti i comunicati stampa presenti su vari siti e giornali.
Si premette che la Federazione è venuta a conoscenza dell’esistenza di tale provvedimento nel mese di dicembre 2025 attraverso un’attività autonoma di monitoraggio delle attività istituzionali e, in particolare, degli ordini del giorno del Consiglio Superiore di Sanità, nei quali risultava inserito uno schema di modifica del DPR n. 328/2001 concernente la professione di biologo.
Tale circostanza assume particolare rilievo in quanto il provvedimento trae origine dal Tavolo tecnico di lavoro finalizzato all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 2021, n. 163, istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 1241 del 2 agosto 2023 per le professioni di Chimico, Fisico e Biologo. Nonostante ciò, la Federazione non era stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto dello schema relativo alla professione di biologo né aveva ricevuto alcuna documentazione concernente il testo successivamente sottoposto agli organi consultivi.
Consapevole della rilevanza del provvedimento e delle possibili ricadute sulle competenze delle professioni rappresentate, la Federazione si è immediatamente attivata richiedendo formalmente la trasmissione della documentazione e rappresentando la necessità di essere coinvolta nell’istruttoria. Tali richieste non hanno tuttavia consentito di acquisire il testo prima della convocazione presso il Consiglio Superiore di Sanità.
La Federazione ha pertanto insistito affinché fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere ascoltata su un provvedimento destinato ad incidere su ambiti professionali che presentano evidenti punti di contatto con le competenze dei Chimici e dei Fisici, ottenendo la convocazione presso la Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 26 gennaio 2026.
Nel corso di tale audizione la Federazione ha evidenziato le principali criticità del provvedimento, richiamando in particolare il principio secondo cui le competenze professionali devono necessariamente trovare fondamento in adeguati percorsi formativi universitari e non possono essere estese in assenza delle necessarie conoscenze scientifiche e tecniche che ne costituiscono il presupposto. È stato inoltre fortemente rappresentato come alcune delle attività previste nello schema di DPR presentassero profili di sovrapposizione o interferenza con competenze proprie e specifiche della professione di Chimico, le cui competenze sono note stante la legislazione vigente.
A seguito dell’audizione, la Federazione ha predisposto e trasmesso specifiche memorie tecniche e giuridiche, successivamente integrate e approfondite, nelle quali sono state analizzate puntualmente le singole disposizioni del testo, richiamando la normativa vigente, la giurisprudenza costituzionale, la disciplina ordinistica delle professioni coinvolte e il necessario rapporto tra formazione universitaria, competenze professionali e responsabilità derivanti dal loro esercizio.
Parallelamente sono state avviate interlocuzioni istituzionali con il Ministero della Salute, con il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il Consiglio Universitario Nazionale, con la Società Chimica Italiana e con la Rete delle Professioni Tecniche, rappresentando le criticità emerse e richiamando l’attenzione delle istituzioni competenti sulla necessità di una più approfondita valutazione del provvedimento.
La Federazione ha inoltre partecipato a incontri istituzionali presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, coinvolgendo anche i rispettivi uffici competenti, al fine di illustrare direttamente le ragioni tecniche, ordinamentali e giuridiche poste a fondamento delle osservazioni formulate.
Particolare rilevanza ha assunto l’attività svolta nel periodo compreso tra marzo e giugno 2026. La Federazione è riuscita a condividere le problematiche emerse con altre professioni sanitarie potenzialmente interessate dagli effetti del provvedimento, promuovendo un confronto istituzionale che ha portato al coinvolgimento diretto di altre professioni sanitarie, la cui azione congiunta ha portato ad una richiesta di revoca del parere favorevole precedentemente espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, evidenziando come il provvedimento incidesse sulle competenze di più professioni sanitarie e come tali rappresentanze non fossero state adeguatamente coinvolte nella fase istruttoria.
E’ stato disposto un supplemento istruttorio presso il Consiglio Superiore di Sanità, con la convocazione di ulteriori riunioni nelle date dell’11 maggio e del 9 giugno 2026. La Federazione ha richiesto e ottenuto di partecipare ad entrambe le sedute, illustrando nuovamente le proprie osservazioni tecniche, scientifiche, professionali e giuridiche e depositando ulteriore memoria. Nella riunione del 9 giugno la Federazione è inoltre intervenuta con l’assistenza del proprio legale, ribadendo puntualmente tutte le criticità già evidenziate nelle precedenti osservazioni e rappresentando nuovamente il rischio di sovrapposizione con competenze proprie della professione di Chimico.
Nel corso dell’intero procedimento la Federazione ha costantemente sostenuto che l’attribuzione di nuove attività professionali deve necessariamente trovare fondamento in adeguati percorsi formativi universitari e che la tutela della salute pubblica richiede una chiara corrispondenza tra conoscenze, competenze e responsabilità professionali. Questo in quanto ulteriori competenze e attività professionali presenti nello schema di DPR – come precisato nei pareri espressi dal Consiglio Superiore di Sanità – devono essere intese e ricondotte entro i limiti del cosiddetto “punto di vista biologico”, già individuato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla normativa di settore quale elemento caratterizzante della professione.
“Alla luce di tale criterio interpretativo generale” – precisa il parere del Consiglio Superiore di Sanità – “le attività di certificazione e la redazione di rapporti di prova devono essere lette come riferite alle competenze professionali esercitate dal biologo nell’ambito delle attribuzioni riconosciute dall’ordinamento e non come riferite indistintamente a qualunque attività certificativa o a qualunque tipologia di rapporto di prova.”
In riferimento alle richieste della Federazione, il parere precisa che “la richiesta di inserire l’espressione “in ambito biologico” appare comprensibile sotto il profilo della chiarezza terminologica, in quanto volta a rendere più esplicito il riferimento al perimetro professionale entro il quale il biologo esercita le attività di certificazione e redazione di rapporti di prova.”
Tuttavia, pur prendendo atto delle criticità evidenziate, il Consiglio Superiore di Sanità ha ritenuto di non proporre modifiche al testo del DPR.
La Federazione continua a ritenere che tale impostazione non consenta di superare integralmente le criticità rappresentate nel corso dell’istruttoria e che permangano rilevanti questioni relative alla delimitazione delle competenze professionali, alla coerenza tra formazione universitaria e attività professionali e alla tutela delle competenze proprie della professione di Chimico.
Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, il procedimento ha proseguito il proprio iter presso le Amministrazioni competenti sino all’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri.
La Federazione sta attualmente esaminando gli atti conclusivi e valutando, con il supporto dei propri consulenti ogni ulteriore iniziativa istituzionale, amministrativa e giurisdizionale che si rende necessaria per la tutela della professione.