È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020 il DPCM 11 Marzo 2020 avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Si raccomanda una lettura attenta dello stesso rapportandolo alle proprie esigenze di vita e di lavoro, in quanto vengono stabilite sospensioni di alcune attività lavorative tra le attività commerciali al dettaglio, attività dei servizi di ristorazione e attività inerenti i servizi alla persona, e limitate nelle modalità di svolgimento delle altre attività lavorative e professionali.
Vengono salvaguardate tutte le attività di prima necessità, di vendita di generi alimentari e di emergenza. Il periodo di sospensione è dal 12.03.2020 al 25.03.2020.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali sono previste al comma 7 dell’art. 1 del DPCM 11.03.2020 le seguenti raccomandazioni:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
È altresì previsto all’art. 1 comma 8 del DPCM 11.03.2020 che per le sole attività produttive siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Tra gli spazi comuni ricordiamo locali ristoro e caffè e luoghi di pause del personale o sale riunioni o altro che possa prevedere possibili aggregazioni.
Al presente link il testo completo
Dott. Chim. Orlandi Nausicaa
Presidente FNCF