Nella mattina del 29 ottobre abbiamo illustrato la nostra proposta alla 8^ Commissione Ambiente del Senato della Repubblica. Oggetto dell’audizione: lo schema di decreto legislativo (AG 445) che adegua la normativa nazionale al Regolamento europeo (UE) 2023/1230 in materia di macchine. Il provvedimento abroga la precedente Direttiva 2006/42/CE e ridefinisce i requisiti di sicurezza e conformità per l’intero settore industriale.
La nostra Federazione opera sul territorio italiano attraverso 35 Ordini territoriali e rappresenta oltre 10.000 professionisti sanitari, di cui circa l’82% chimici e il 18% fisici. Con la Legge 3/2018, il legislatore ha riconosciuto la professione di chimico e di fisico in ambito sanitario, istituendo un albo unico per la tutela della salute. Nelle catene produttive, questi professionisti mettono quotidianamente a disposizione competenze tecnico-scientifiche cruciali per identificare, valutare e gestire i rischi chimici e fisici legati all’impiego di macchinari e impianti. La loro attività garantisce la conformità dei prodotti e promuove ambienti di lavoro sicuri e sostenibili.
Il coordinamento con il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
Durante la seduta, la FNCF ha espresso pieno apprezzamento per l’impianto del decreto, avanzando tuttavia osservazioni mirate per raccordare la disciplina europea con il decreto legislativo 81/2008. In particolare, la proposta richiede un aggiornamento dell’articolo 70 del decreto 81/2008 per includere esplicitamente i regolamenti europei direttamente applicabili tra le fonti normative di riferimento.
Un secondo snodo fondamentale riguarda l’articolo 71 del medesimo decreto legislativo. La Federazione chiede di chiarire che i consueti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti o aggiornamento tecnologico non integrano, per il solo fatto di essere eseguiti, una “modifica sostanziale” del macchinario. Per qualificare una modifica come sostanziale e applicare i relativi obblighi, la norma nazionale deve rinviare direttamente ai criteri fissati dagli articoli 3 e 18 del Regolamento (UE) 2023/1230. Il datore di lavoro mantiene comunque l’obbligo di valutare i nuovi rischi o gli eventuali incrementi di rischio prima di rimettere in servizio la macchina, adottando le necessarie misure di prevenzione. Questo approccio evita inutili e gravosi processi di ricertificazione per i semplici aggiornamenti, garantendo al contempo un’efficace tutela della salute dei lavoratori.
Regime transitorio e certezze per il mercato
La memoria affronta anche la fase di transizione verso l’applicazione integrale del nuovo regolamento europeo, fissata per il 20 gennaio 2027. La Federazione sollecita una disposizione chiara che metta al riparo le macchine legittimamente immesse sul mercato prima di tale data in conformità alla direttiva 2006/42/CE. Tali prodotti potranno continuare la commercializzazione senza subire nuove procedure di valutazione della conformità. Per evitare dubbi interpretativi, il decreto deve individuare con precisione la data di immissione sul mercato secondo i criteri dell’Unione Europea, specificando che la sola data di fabbricazione, di ordine o di stipula del contratto non dimostra l’immissione sul mercato antecedente al 20 gennaio 2027.
Controlli doganali stringenti sui prodotti da Paesi terzi
L’ultima proposta presentata in Commissione riguarda la protezione del mercato interno dai prodotti extra-UE non conformi. La Federazione chiede di rafforzare la collaborazione operativa tra le autorità di vigilanza del mercato e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le autorità devono coordinare le verifiche doganali applicando criteri di analisi del rischio ed esaminando la marcatura CE, la documentazione tecnica e l’identificazione degli operatori economici responsabili. Qualora i controlli rivelino possibili pericoli per la salute o l’assenza dei requisiti previsti, le autorità doganali devono sospendere l’immissione in libera pratica dei prodotti, applicando le sanzioni previste e bloccando l’ingresso delle macchine irregolari sul territorio nazionale.