La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.23 secondo comma, del D.P.R: 27 marzo 1969, n.128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) nella parte in cui non prevede nell’organico del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. I giudici della Consulta hanno affermato che la specifica capacità dei biologi e dei chimici in ordine all’esecuzione, rispettivamente, delle analisi biologiche e chimico-cliniche, precisando al tempo stesso che rientrano nella competenza professionale propria dei medici i prelievi dalla persona e i giudizi diagnostici. La Corte ha inoltre ribadendo la propria giurisprudenza in ordine all’art. 33 Cost., ha affermato il principio della Professionalità specifica occorre cioè che nell’interesse della collettività e dei committenti, il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale in base a conoscenze sufficientemente approfondite.