Art. 13 c. 1 lett. c,d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
d) Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 13, commi 1, lett. c), del D.lgs.vo n.33/2013

Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’Art. 13, co. 1, lett. d) del D.lgs.vo n.33/2013

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