• REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

    ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA:
    SEZIONE ACCESSO CIVICO
    L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 recita: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

    La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione.
    Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
    Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 1, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
    Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: personale assegnato alla Segreteria di Presidenza.
    Non verranno prese in considerazione comunicazioni non attinenti l’esercizio del diritto di accesso civico.

    Segreteria di Presidenza
    tel: 06. 47883819
    mail: segreteria@chimicifisici.it  Pec: segreteria@pec.chimici.it

    In caso di ritardo o mancata risposta il titolare del potere sostitutivo è attribuito al Vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.
    tel: 06. 47883819

    mail: segreteria@chimicifisici.it  Pec: segreteria@pec.chimici.it

    ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI:

  • L’accesso generalizzato, risulta disciplinato al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, come  modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che così recita“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.
    La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta a:
    Segreteria della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
    Via mail: segreteria@chimicifisici.it oppure Pec: segreteria@pec.chimici.it
  • Via posta ordinaria, all’indirizzo:
    FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI
    Piazza S. Bernardo 106
    00187 – ROMA
    Segreteria
    Tel. 06/47883819
  • L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.
    Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
    Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.
    Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.
    Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  • REGISTRO DEGLI ACCESSI