Con una decisione che guarda alla professione di Chimico ma soprattutto alla tutela dell’interesse pubblico, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha comunicato ufficialmente il recesso dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 28 marzo 2013 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) e dall’allora Consiglio Nazionale dei Chimici.

La scelta è stata deliberata dal Comitato Centrale il 19 febbraio 2025 e successivamente dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 febbraio 2025. La Federazione Nazionale ha deliberato di recedere da tale protocollo in seguito alla differente valutazione degli interessi pubblici sottesi, ed alla luce dell’acquisizione della natura sanitaria della professione di Chimico (nonchè di Fisico).

Laureati in classe 21: chiarimenti sulla professione

A margine di quanto sopra, la Federazione ritiene importante chiarire anche un tema ricorrente che riguarda i laureati in classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche. Come noto,  sebbene il laureato in classe 21 abbia la facoltà di accedere indifferentemente sia all’esame di Stato per l’esercizio della professione di Chimico Iunior (sezione B dell’Albo professionale dei Chimici e dei Fisici)  che a quello di Perito Industriale,  solamente l’iscrizione all’Albo dei Chimici e Fisici consente allo stesso la possibilità di esercitare la professione di Chimico Iunior.

Non basta dunque aver conseguito una laurea “abilitante” per più professioni per poter esercitare le attività professionali di Chimico Iunior previste dal DPR 328/01. Le competenze professionali delle professioni regolamentate possono essere legittimamente esercitate esclusivamente previa iscrizione al relativo Albo, e non sono acquisite per sola formazione accademica.

In termini maggiormente chiari, il conseguimento della medesima classe di laurea, qualora permetta l’accesso a diverse professioni regolamentate, non consente comunque l’acquisizione delle stesse competenze professionali, le quali dipendono esclusivamente dalle competenze normativamente riservate e tipiche della professione cui si è acceduti e non dalla sola formazione accademica.

Pertanto, il presupposto di pari formazione accademica non consente al laureato in classe 21 iscritto solamente all’Albo dei Periti di poter svolgere le attività del Chimico Iunior previste dal D.P.R. 328/01 e quindi anche in riferimento alle analisi chimiche e correlate attività di refertazione, misurazione e certificazione. I laureati in classe 21 per svolgere tali attività che rientrano nel novero delle competenze riservate e tipiche del Chimico Iunior sono invitati ad iscriversi all’Albo dei Chimici e dei Fisici settore Chimica sezione B anche in riferimento al DM. 23 marzo 2018.