Pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che reca disposizioni specifiche per l’ambito di lavoro pubblico e privato. Il Decreto entra in vigore il 22 settembre 2021.
Di seguito i principali provvedimenti correlati al settore pubblico e privato
Settore pubblico
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, e comunque -ove venga prorogato- ulteriormente fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.
Settore privato
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, e comunque -ove venga prorogato- ulteriormente fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro aziendale (dipendenti, interinali, Lavoratori esterni), anche sulla base di contratti esterni.
Aspetti comuni applicabili ai vari settori
Restano esclusi solamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi del comma 4, a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra da parte di personale interno e soggetti esterni. Nel caso di questi ultimi è previsto un controllo anche da parte del proprio datore di lavoro.
Il Decreto prevede che i datori di lavoro definiscano entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Relativamente al solo settore pubblico, Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto dispone infatti che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione agli obblighi previsti è sanzionato nelle modalità riportate nel Decreto.
Ambito socio sanitario – assistenziale: obbligo vaccinale
Si evidenzia che in tale ambito resta in vigore il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, che prevede all’art. 2 l’estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, o comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale si applica anche a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
I responsabili di tali strutture ed i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell’obbligo.
Viene inoltre ribadito che agli esercenti le professioni sanitarie nonché ai lavoratori dipendenti di tali strutture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.