Il 24 maggio 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 119), è ufficialmente entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa intesa, raggiunta il 17 aprile 2025, rappresenta un tassello fondamentale nell’attuazione di un obbligo preciso. L’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, impone infatti al datore di lavoro di garantire ai propri dipendenti una formazione adeguata in relazione ai rischi specifici legati all’attività che svolgono.
Una svolta nella formazione sul lavoro
Il nuovo Accordo 59/CSR segna una svolta perché sostituisce completamente e unifica una serie di provvedimenti precedenti. Tra questi, rientrano gli Accordi del 21 dicembre 2011 (nn. 221/CSR e 223/CSR), quello del 22 febbraio 2012 (n. 53/CSR), l’Accordo del 7 luglio 2016 (n. 128/CSR) e le linee applicative del 25 luglio 2012 (n. 153/CSR). L’obiettivo di questa unificazione è superare la frammentazione normativa che finora caratterizzava il settore, presentando un quadro normativo unico, coerente e aggiornato. Questo nuovo corpo normativo armonizza la disciplina della formazione con quella riguardante altre figure chiave e ambiti specifici, come RSPP, coordinatori per la sicurezza, ambienti confinati e la formazione generale e specifica per i rischi professionali. La chiarezza che ne deriva porta benefici concreti sia per i datori di lavoro che per gli enti formatori.
L’Accordo definisce chiaramente i destinatari dell’obbligo formativo. Questo include i lavoratori, i preposti e i dirigenti. Riguarda inoltre i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, e i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il provvedimento interessa anche gli operatori di attrezzature di lavoro per le quali la legge richiede una specifica abilitazione, oltre a datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie.
Tutte le novità dell’Accordo
Le novità introdotte dall’Accordo impongono alle aziende di adeguare rapidamente i propri modelli formativi. Ciò comporta una revisione dei contenuti dei corsi già esistenti per allinearli alle nuove indicazioni. Le aziende dovranno aggiornare la documentazione tecnica interna relativa alla formazione, riorganizzare i calendari dei corsi e adottare strumenti per la verifica finale delle competenze acquisite.
Un aspetto saliente è il cambiamento nel timing della formazione: il nuovo testo non prevede più i 60 giorni di tempo, ma stabilisce con precisione che la formazione deve completarsi prima che il lavoratore inizi le proprie mansioni. L’Accordo specifica inoltre le durate minime e i contenuti essenziali per ogni percorso formativo.
Aspetti tecnici, organizzativi e culturali
Altri dettagli operativi che l’Accordo definisce riguardano la parte pratica dei corsi. Questa dovrà svolgersi esclusivamente in presenza e l’Accordo indica un rapporto massimo di un docente ogni sei studenti. Il numero massimo di partecipanti per un corso, sia in presenza che in videoconferenza sincrona, è ora fissato a 30 persone, rispetto al precedente limite di 35. L’Accordo introduce inoltre criteri uniformi per le verifiche finali di apprendimento e per il monitoraggio dell’efficacia della formazione erogata. Il testo definisce in modo più preciso i requisiti che i soggetti formatori devono possedere e chiarisce le modalità didattiche e organizzative ammesse, che includono la presenza, la videoconferenza sincrona, l’e-learning, le modalità blended o miste, e anche i “break formativi” sul luogo di lavoro di breve durata. Per la videoconferenza sincrona, l’Accordo stabilisce una regola importante: ogni partecipante deve connettersi da un proprio dispositivo esclusivo, non ammettendo l’uso dello smartphone.
L’Accordo segna anche un passo avanti sotto il profilo culturale. Non si limita infatti a riformare l’impianto tecnico, ma rafforza profondamente il significato stesso della formazione. L’Accordo veicola un messaggio chiaro: formarsi non è una semplice procedura burocratica da adempiere. Rappresenta invece un diritto e, al contempo, un dovere fondamentale per assicurare la sicurezza sia a livello individuale che collettivo. Le fonti presentano questa novità come un’opportunità concreta per le aziende per investire in modo strategico sulla qualità della formazione, superando la logica del mero adempimento e puntando a un miglioramento continuo dei processi di sicurezza.