Aggiornamenti normativi – marzo 2025

Aggiornamenti sulle leggi e i regolamenti che interessano il mondo del lavoro nell’ambito della chimica e della fisica.

Sommario:
Legge di Bilancio 2025: novità per i professionisti sanitari non medici 

Un emendamento alla Legge di Bilancio 2025, a prima firma dell’On. Marta Schifone, riconosce finalmente il ruolo cruciale della dirigenza sanitaria non medica all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Questo significa che gli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) avranno diritto a un compenso durante il loro percorso di specializzazione, come già avviene per i colleghi medici.

L’emendamento, frutto del lavoro congiunto di parlamentari e Federazioni Nazionali degli Ordini, è stato accolto con grande soddisfazione. Il dott. Danilo Aragno, in rappresentanza della FNCF, ha espresso gratitudine per aver rimosso l’ingiusta esclusione che impediva ai professionisti sanitari in formazione di ricevere un supporto economico durante il loro percorso di studi e tirocinio obbligatorio.

Tuttavia, la cifra annua prevista di 4773 euro lordi è considerata insufficiente. La Federazione continuerà a impegnarsi per ottenere un miglioramento della norma, al fine di garantire a tutti gli specializzandi, medici e non medici, pari trattamento economico e giuridico.

Un caso emblematico è quello dei chimici. Per accedere al ruolo dirigenziale nel SSN è necessaria la specializzazione in Chimica Analitica, ma questa scuola non viene attivata dal 2007. Per ovviare a questa carenza, il Decreto del 23 marzo 2018 ha introdotto l’equipollenza con altre scuole di specializzazione, come Farmacologia medica e Patologia clinica, aperte anche a biologi e farmacisti.

Tuttavia, questa soluzione non ha garantito un numero sufficiente di specialisti in chimica. Il Ministero della Salute ha rilevato un fabbisogno annuo di 348 chimici e 169 fisici per coprire il turnover. Per far fronte a questa emergenza, è stata introdotta una deroga che consente ai chimici con almeno 3 anni di servizio nel SSN di partecipare ai concorsi per la dirigenza. Questa deroga è valida fino al 31 dicembre 2025 e la Federazione ne ha richiesto la proroga fino al 2030.

La soluzione definitiva, però, rimane l’attivazione di scuole di specializzazione dedicate, come quella in Chimica Analitica per la Salute, proposta dalla Federazione in collaborazione con la Società Chimica Italiana. La proposta è stata presentata ai ministeri, ma si attende ancora una risposta.

Un’altra criticità riguarda la formazione nel settore del rischio chimico. La Federazione si sta adoperando per la trasformazione della scuola biennale in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico in una scuola triennale di specializzazione sanitaria non medica, ma anche in questo caso i lavori sono fermi.

La specializzazione rappresenta il percorso formativo indispensabile per l’ingresso di chimici e fisici nel SSN. La Federazione si impegna a rendere questo percorso accessibile attraverso l’attivazione di scuole di specializzazione dedicate e a ottenere un riconoscimento economico equo per gli specializzandi non medici.

Patente a crediti e Faq Inl: le novità 

Secondo la circolare n. 4/2024, è possibile trasmettere, in una fase iniziale, un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della patente. Questa dichiarazione, inviata tramite PEC, ha validità fino al 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda ufficiale sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la stessa data. L’obbligo di invio tramite PEC (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) si applica a imprese e lavoratori autonomi attivi in cantieri temporanei o mobili al 1° ottobre 2024. Se, invece, a tale data non sono attivi in cantiere, non sono tenuti a presentare la dichiarazione. Inoltre, se il giorno stesso, 1° ottobre, viene inoltrata la richiesta di patente tramite il portale dedicato, l’autocertificazione non è necessaria. Dal 1° novembre 2024, l’accesso ai cantieri sarà consentito solo a chi ha presentato la richiesta di patente tramite il portale.

La normativa non specifica la categoria di attestazione SOA necessaria per l’esenzione dall’obbligo della patente a crediti, ma si limita a indicare la classificazione. Come chiarito nella circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sono escluse dall’obbligo le imprese che possiedono un’attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, indipendentemente dalla categoria SOA di appartenenza.

La normativa fa riferimento al singolare sia per il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Tuttavia, per le aziende con più unità operative, dove potrebbero esserci più DVR e più RSPP, la disposizione deve essere interpretata in modo che i requisiti siano soddisfatti a livello aziendale complessivo. Questo significa che tutti i datori di lavoro nelle varie unità produttive devono nominare i rispettivi RSPP e redigere i DVR corrispondenti per ottenere il rilascio della patente, come richiesto dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il nuovo obbligo formativo, ad esempio per il datore di lavoro, è influenzato sia dall’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sia dal termine entro cui deve essere applicata la normativa. Pertanto, è necessario chiarire il contenuto dell’autocertificazione. Affinché la dichiarazione sia veritiera, deve riflettere la normativa in vigore al momento della sua presentazione. In assenza dell’adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, l’autocertificazione non può riferirsi ad adempimenti che non possono ancora essere considerati obbligatori.

Clp: modificato il regolamento n. 1272/2008

Il «Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classicazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (G.U.U.E. L del 30 settembre 2024)» in sintesi:

La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 riporta la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose, basate sui criteri stabiliti nell’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha ricevuto, in conformità con l’articolo 37 del regolamento, proposte per l’introduzione e l’aggiornamento della classificazione e dell’etichettatura di determinate sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia ha esaminato le osservazioni delle parti interessate e ha adottato sette pareri su queste proposte, i quali sono disponibili per la consultazione online.

La Commissione europea ha ricevuto ulteriori informazioni dai portatori di interesse che mettono in discussione la valutazione scientifica espressa nei pareri del RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) su diverse sostanze, tra cui bentiavalicarb-isopropile, rame e argento, ma dopo un’attenta analisi ha ritenuto tali informazioni insufficienti per sollevare dubbi sui pareri stessi. Per quanto riguarda specificamente il rame, si è deciso di uniformare la classificazione della sostanza “fiocchi di rame rivestiti di acido alifatico” con quella generica del rame, dato che entrambe si riferiscono alla stessa proprietà di pericolo per l’ambiente acquatico. Inoltre, la voce riguardante il “rame granulato” è stata soppressa, in quanto già inclusa nella classificazione più generica del rame.

Le stime di tossicità acuta (STA) sono fondamentali per la classificazione della tossicità delle miscele. Un valore STA inalatorio è stato calcolato per la sostanza fenpropidin, che sarà inserito nella tabella del regolamento. Sulla base dei pareri del RAC, il regolamento (CE) n. 1272/2008 sarà modificato per introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze coinvolte. Per consentire ai fornitori di adeguarsi ai nuovi obblighi, sarà concesso un periodo di tempo sufficiente per modificare l’etichettatura, l’imballaggio e garantire il rispetto delle normative vigenti prima dell’entrata in vigore delle nuove classificazioni.

Il regolamento:

Articolo 1 – L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modicato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 – Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uciale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal il 1 maggio 2026 Tuttavia le sostanze e le miscele possono essere classicate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, come modicato dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Impianti di autodemolizione e obbligo di sorveglianza radiometrica

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite la risposta all’interpello n. 182906 dell’8 ottobre 2024, ha chiarito l’applicabilità dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020 agli impianti di autodemolizione riguardo all’obbligo di sorveglianza radiometrica sulle merci metalliche. Il Ministero ha specificato che, vista la tipologia dei rifiuti ferrosi provenienti da tali impianti, è improbabile la presenza intenzionale di materiali radioattivi, salvo nel caso di automezzi impiegati in ambito militare.

Tuttavia, poiché molti impianti trattano anche altri tipi di rifiuti metallici, la decisione sull’obbligo di sorveglianza radiometrica sarà valutata caso per caso dall’autorità competente al momento del rilascio dell’autorizzazione. La valutazione terrà conto delle tipologie di rifiuti, del trattamento effettuato, della loro provenienza e destinazione. Non esiste, infatti, un obbligo normativo esplicito per gli autodemolitori di dotarsi di strumentazione radiometrica.

Per ulteriori approfondimenti, è consigliata la partecipazione al Maser Gestione Rifiuti – Waste Manager, che si terrà online dal 20 novembre 2024 al 9 gennaio 2025.

Interpello n. 4/2024 – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Camera di Commercio di Modena ha chiesto chiarimenti alla Commissione su alcuni dubbi riguardanti la figura del preposto nelle attività in appalto. In particolare, si domanda se sia sempre obbligatorio avere un preposto, anche nel caso in cui l’attività venga svolta da soli due lavoratori che lavorano autonomamente e senza dover controllare il lavoro l’uno dell’altro.

Un altro dubbio riguarda se il preposto debba necessariamente essere una persona fisicamente presente sul luogo di lavoro del committente o se possa ricoprire questo ruolo anche una figura come il responsabile della commessa (ad esempio, un project manager) che non visita direttamente il sito.

Infine, si chiede se sia necessario designare un preposto anche quando l’attività in appalto è svolta da un solo lavoratore. L’obiettivo di questi chiarimenti è assicurare che le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vengano applicate correttamente, soprattutto quando si tratta di attività appaltate a terzi.

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.

La Commissione, in risposta ai quesiti, ha richiamato quanto già chiarito nell’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, ribadendo l’importanza del ruolo del preposto come figura di garanzia nella sicurezza sul lavoro. Secondo la normativa vigente, l’obbligo di individuare un preposto è sempre presente. Tuttavia, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro dovrebbe essere considerata solo in casi estremi, quando l’organizzazione aziendale è semplice e il datore di lavoro supervisiona direttamente le attività, esercitando un potere gerarchico e funzionale.

Inoltre, un lavoratore non può essere preposto di sé stesso. Quindi, nel caso di un’impresa composta da un solo lavoratore, sarà il datore di lavoro a dover assumere anche le funzioni di preposto. Questo rafforza l’obbligo, da parte degli appaltatori e subappaltatori, di comunicare al committente chi svolgerà il ruolo di preposto, che deve essere una persona realmente in grado di svolgere tali funzioni.

La Commissione ha anche chiarito che il preposto deve essere una figura presente fisicamente sul luogo di lavoro per poter esercitare correttamente il suo ruolo. Pertanto, il project manager o il responsabile della commessa che non visita il sito non può ricoprire questa funzione. Infine, la Commissione ha sottolineato che, in alcuni casi specifici, il legislatore richiede che determinate attività vengano svolte solo sotto la diretta sorveglianza del preposto, come avviene, ad esempio, nella gestione dei ponteggi.

Il decreto legge n. 153/2024 (c.d. DL Ambiente)

In merito al recente DL Ambiente, riportiamo il comunicato firmato dalla presidente della Federazione degli ordini dei Chimici e dei Fisici, Nausicaa Orlandi:

Gentilissimi,

Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Il Decreto introduce disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Le misure introdotte hanno lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto del dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l’economia circolare.

In particolare, il Decreto-legge in esame prevede, tra l’altro, norme volte a:

  • Assicurare il rispetto delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano energia e clima (PNIEC);
  • Garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale;
  • Rendere più effettiva la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico, attraverso il rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, l’introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati dal fondo progettazione che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità, e la programmazione e il monitoraggio degli interventi, garantendo l’interoperabilità tra le banche dati esistenti;
  • Prevenire i fenomeni di siccità, rafforzando le buone pratiche del riuso, con l’introduzione della definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei;
  • Promuovere l’economia circolare, attraverso la cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico, la semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per le piccole imprese, senza aggravare i costi aziendali, e il rafforzamento dell’Albo dei Gestori Ambientali, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate;
  • Incentivare il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dagli interventi per il tunnel sub-portuale e la diga foranea di Genova, prevedendo che il Sindaco, in qualità di Commissario straordinario, adotti un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità;
  • Consentire il raggiungimento degli obiettivi PNRR per la bonifica e riqualificazione dei siti orfani entro le scadenze previste;
  • Istituire una struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano e Cerchiara;
  • Assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo sugli interventi di difesa del suolo e mitigazione del dissesto idrogeologico, attraverso censimenti e monitoraggi adeguati.

Cordiali saluti,

Il Presidente
F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Polizze catastrofali obbligatorie: il nuovo decreto attuativo 

Il decreto attuativo n. 18/2025, riguardante le polizze catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio. Questo decreto, emesso dal MEF-MIMIT, definisce le modalità operative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali. La scadenza per stipulare tali polizze è fissata al 31 marzo 2025.

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni derivanti da calamità naturali. Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia devono stipulare queste polizze entro il 31 marzo 2025, per proteggere beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Il decreto in vigore dal prossimo 14 marzo, stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

Gli eventi coperti includono sismi, alluvioni, frane e inondazioni, definiti con precisione per il calcolo del danno e la determinazione dei massimali. Le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo, contaminazione radioattiva o immobili abusivi. I premi assicurativi sono proporzionali al rischio e variano in base a diversi fattori:

  • Ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni
  • Dati storici e modelli predittivi
  • Misure di prevenzione adottate dalle imprese

Le polizze possono includere franchigie e massimali variabili a seconda della somma assicurata. È previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Per polizze tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Le compagnie assicurative devono garantire trasparenza nella presentazione delle offerte, pubblicando informazioni dettagliate online. L’adeguamento dei testi di polizza deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Le imprese che non stipulano le polizze entro la scadenza prevista rischiano sanzioni amministrative ed esclusione da benefici pubblici.

Questo obbligo assicurativo impatta direttamente i professionisti della sicurezza, inclusi chimici e fisici, perché devono valutare e gestire i rischi connessi agli eventi catastrofali nei luoghi di lavoro. Essi valutano la vulnerabilità degli edifici e degli impianti, considerando la localizzazione geografica e la tipologia di costruzione.

Inoltre, chimici e fisici possono consigliare e implementare misure di prevenzione, come rinforzi antisismici e barriere anti-alluvione, che possono ridurre il premio assicurativo. La loro competenza è essenziale per garantire che i beni aziendali siano adeguatamente protetti e che le polizze assicurative siano conformi alle normative. Infine, la mancata stipula delle polizze può comportare sanzioni amministrative e la perdita di benefici pubblici, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella conformità normativa.