Aggiornamenti normativi – dicembre 2025
Aggiornamenti sulle leggi e i regolamenti che interessano il mondo del lavoro nell’ambito della chimica e della fisica.
Sommario:
- Legge di Bilancio 2025: novità per i professionisti sanitari non medici
- Patente a crediti e Faq Inl: le novità
- Clp: modificato il regolamento n. 1272/2008
- Impianti di autodemolizione e obbligo di sorveglianza radiometrica
- Interpello n. 4/2024 – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Il decreto legge n. 153/2024 (c.d. DL Ambiente)
- Polizze catastrofali obbligatorie: il nuovo decreto attuativo
- Accordo Stato-Regioni 2025 – Nuove norme su Formazione e Sicurezza
- Conversione in Legge del DL sulle Polizze Catastrofali – Cosa c’è di nuovo
- Nuova Classificazione del Piombo e Impatto ADR per le leghe metalliche
- Nuove Tutele per le Emergenze Climatiche: Legge 1° agosto 2025 n. 113
- La Nuova Disciplina per i Consulenti Chimici di Porto
- Decreto esame di Stato professionisti Fisici
Legge di Bilancio 2025: novità per i professionisti sanitari non medici
Un emendamento alla Legge di Bilancio 2025, a prima firma dell’On. Marta Schifone, riconosce finalmente il ruolo cruciale della dirigenza sanitaria non medica all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Questo significa che gli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) avranno diritto a un compenso durante il loro percorso di specializzazione, come già avviene per i colleghi medici.
L’emendamento, frutto del lavoro congiunto di parlamentari e Federazioni Nazionali degli Ordini, è stato accolto con grande soddisfazione. Il dott. Danilo Aragno, in rappresentanza della FNCF, ha espresso gratitudine per aver rimosso l’ingiusta esclusione che impediva ai professionisti sanitari in formazione di ricevere un supporto economico durante il loro percorso di studi e tirocinio obbligatorio.
Tuttavia, la cifra annua prevista di 4773 euro lordi è considerata insufficiente. La Federazione continuerà a impegnarsi per ottenere un miglioramento della norma, al fine di garantire a tutti gli specializzandi, medici e non medici, pari trattamento economico e giuridico.
Un caso emblematico è quello dei chimici. Per accedere al ruolo dirigenziale nel SSN è necessaria la specializzazione in Chimica Analitica, ma questa scuola non viene attivata dal 2007. Per ovviare a questa carenza, il Decreto del 23 marzo 2018 ha introdotto l’equipollenza con altre scuole di specializzazione, come Farmacologia medica e Patologia clinica, aperte anche a biologi e farmacisti.
Tuttavia, questa soluzione non ha garantito un numero sufficiente di specialisti in chimica. Il Ministero della Salute ha rilevato un fabbisogno annuo di 348 chimici e 169 fisici per coprire il turnover. Per far fronte a questa emergenza, è stata introdotta una deroga che consente ai chimici con almeno 3 anni di servizio nel SSN di partecipare ai concorsi per la dirigenza. Questa deroga è valida fino al 31 dicembre 2025 e la Federazione ne ha richiesto la proroga fino al 2030.
La soluzione definitiva, però, rimane l’attivazione di scuole di specializzazione dedicate, come quella in Chimica Analitica per la Salute, proposta dalla Federazione in collaborazione con la Società Chimica Italiana. La proposta è stata presentata ai ministeri, ma si attende ancora una risposta.
Un’altra criticità riguarda la formazione nel settore del rischio chimico. La Federazione si sta adoperando per la trasformazione della scuola biennale in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico in una scuola triennale di specializzazione sanitaria non medica, ma anche in questo caso i lavori sono fermi.
La specializzazione rappresenta il percorso formativo indispensabile per l’ingresso di chimici e fisici nel SSN. La Federazione si impegna a rendere questo percorso accessibile attraverso l’attivazione di scuole di specializzazione dedicate e a ottenere un riconoscimento economico equo per gli specializzandi non medici.
Patente a crediti e Faq Inl: le novità
Secondo la circolare n. 4/2024, è possibile trasmettere, in una fase iniziale, un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della patente. Questa dichiarazione, inviata tramite PEC, ha validità fino al 31 ottobre 2024, vincolando l’operatore a presentare la domanda ufficiale sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la stessa data. L’obbligo di invio tramite PEC (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) si applica a imprese e lavoratori autonomi attivi in cantieri temporanei o mobili al 1° ottobre 2024. Se, invece, a tale data non sono attivi in cantiere, non sono tenuti a presentare la dichiarazione. Inoltre, se il giorno stesso, 1° ottobre, viene inoltrata la richiesta di patente tramite il portale dedicato, l’autocertificazione non è necessaria. Dal 1° novembre 2024, l’accesso ai cantieri sarà consentito solo a chi ha presentato la richiesta di patente tramite il portale.
La normativa non specifica la categoria di attestazione SOA necessaria per l’esenzione dall’obbligo della patente a crediti, ma si limita a indicare la classificazione. Come chiarito nella circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sono escluse dall’obbligo le imprese che possiedono un’attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, indipendentemente dalla categoria SOA di appartenenza.
Clp: modificato il regolamento n. 1272/2008
Il «Regolamento delegato (UE) 2024/2564 della Commissione, del 19 giugno 2024, che modica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classicazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (G.U.U.E. L del 30 settembre 2024)» in sintesi:
Impianti di autodemolizione e obbligo di sorveglianza radiometrica
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite la risposta all’interpello n. 182906 dell’8 ottobre 2024, ha chiarito l’applicabilità dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020 agli impianti di autodemolizione riguardo all’obbligo di sorveglianza radiometrica sulle merci metalliche. Il Ministero ha specificato che, vista la tipologia dei rifiuti ferrosi provenienti da tali impianti, è improbabile la presenza intenzionale di materiali radioattivi, salvo nel caso di automezzi impiegati in ambito militare.
Tuttavia, poiché molti impianti trattano anche altri tipi di rifiuti metallici, la decisione sull’obbligo di sorveglianza radiometrica sarà valutata caso per caso dall’autorità competente al momento del rilascio dell’autorizzazione. La valutazione terrà conto delle tipologie di rifiuti, del trattamento effettuato, della loro provenienza e destinazione. Non esiste, infatti, un obbligo normativo esplicito per gli autodemolitori di dotarsi di strumentazione radiometrica.
Per ulteriori approfondimenti, è consigliata la partecipazione al Maser Gestione Rifiuti – Waste Manager, che si terrà online dal 20 novembre 2024 al 9 gennaio 2025.
Interpello n. 4/2024 – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La Camera di Commercio di Modena ha chiesto chiarimenti alla Commissione su alcuni dubbi riguardanti la figura del preposto nelle attività in appalto. In particolare, si domanda se sia sempre obbligatorio avere un preposto, anche nel caso in cui l’attività venga svolta da soli due lavoratori che lavorano autonomamente e senza dover controllare il lavoro l’uno dell’altro.
Un altro dubbio riguarda se il preposto debba necessariamente essere una persona fisicamente presente sul luogo di lavoro del committente o se possa ricoprire questo ruolo anche una figura come il responsabile della commessa (ad esempio, un project manager) che non visita direttamente il sito.
Infine, si chiede se sia necessario designare un preposto anche quando l’attività in appalto è svolta da un solo lavoratore. L’obiettivo di questi chiarimenti è assicurare che le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vengano applicate correttamente, soprattutto quando si tratta di attività appaltate a terzi.
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.
Il decreto legge n. 153/2024 (c.d. DL Ambiente)
In merito al recente DL Ambiente, riportiamo il comunicato firmato dalla presidente della Federazione degli ordini dei Chimici e dei Fisici, Nausicaa Orlandi:
Gentilissimi,
Vi informiamo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Il Decreto introduce disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
Le misure introdotte hanno lo scopo di semplificare i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, dare impulso alle bonifiche e al contrasto del dissesto idrogeologico, rafforzare la tutela delle acque e promuovere l’economia circolare.
In particolare, il Decreto-legge in esame prevede, tra l’altro, norme volte a:
- Assicurare il rispetto delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano energia e clima (PNIEC);
- Garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, coniugando la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale;
- Rendere più effettiva la tutela del suolo e la lotta al dissesto idrogeologico, attraverso il rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, l’introduzione di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi finanziati dal fondo progettazione che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità, e la programmazione e il monitoraggio degli interventi, garantendo l’interoperabilità tra le banche dati esistenti;
- Prevenire i fenomeni di siccità, rafforzando le buone pratiche del riuso, con l’introduzione della definizione di “acque affinate”, che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei;
- Promuovere l’economia circolare, attraverso la cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico, la semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per le piccole imprese, senza aggravare i costi aziendali, e il rafforzamento dell’Albo dei Gestori Ambientali, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate;
- Incentivare il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dagli interventi per il tunnel sub-portuale e la diga foranea di Genova, prevedendo che il Sindaco, in qualità di Commissario straordinario, adotti un piano di gestione che riduca il conferimento in discarica e promuova politiche di sostenibilità;
- Consentire il raggiungimento degli obiettivi PNRR per la bonifica e riqualificazione dei siti orfani entro le scadenze previste;
- Istituire una struttura di supporto al Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Crotone – Cassano e Cerchiara;
- Assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo sugli interventi di difesa del suolo e mitigazione del dissesto idrogeologico, attraverso censimenti e monitoraggi adeguati.
Cordiali saluti,
Il Presidente
F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
Polizze catastrofali obbligatorie: il nuovo decreto attuativo
Il decreto attuativo n. 18/2025, riguardante le polizze catastrofali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio. Questo decreto, emesso dal MEF-MIMIT, definisce le modalità operative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali. La scadenza per stipulare tali polizze è fissata al 31 marzo 2025.
La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro i danni derivanti da calamità naturali. Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia devono stipulare queste polizze entro il 31 marzo 2025, per proteggere beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Il decreto in vigore dal prossimo 14 marzo, stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
Gli eventi coperti includono sismi, alluvioni, frane e inondazioni, definiti con precisione per il calcolo del danno e la determinazione dei massimali. Le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo, contaminazione radioattiva o immobili abusivi. I premi assicurativi sono proporzionali al rischio e variano in base a diversi fattori:
- Ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni
- Dati storici e modelli predittivi
- Misure di prevenzione adottate dalle imprese
Le polizze possono includere franchigie e massimali variabili a seconda della somma assicurata. È previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile per somme assicurate fino a 30 milioni di euro. Per polizze tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Le compagnie assicurative devono garantire trasparenza nella presentazione delle offerte, pubblicando informazioni dettagliate online. L’adeguamento dei testi di polizza deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Le imprese che non stipulano le polizze entro la scadenza prevista rischiano sanzioni amministrative ed esclusione da benefici pubblici.
Questo obbligo assicurativo impatta direttamente i professionisti della sicurezza, inclusi chimici e fisici, perché devono valutare e gestire i rischi connessi agli eventi catastrofali nei luoghi di lavoro. Essi valutano la vulnerabilità degli edifici e degli impianti, considerando la localizzazione geografica e la tipologia di costruzione.
Inoltre, chimici e fisici possono consigliare e implementare misure di prevenzione, come rinforzi antisismici e barriere anti-alluvione, che possono ridurre il premio assicurativo. La loro competenza è essenziale per garantire che i beni aziendali siano adeguatamente protetti e che le polizze assicurative siano conformi alle normative. Infine, la mancata stipula delle polizze può comportare sanzioni amministrative e la perdita di benefici pubblici, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella conformità normativa.
Accordo Stato-Regioni 2025 – Nuove norme su Formazione e Sicurezza
Un importante aggiornamento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro è rappresentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Raggiunto il 17 aprile 2025, questo accordo costituisce un tassello fondamentale per l’attuazione dell’obbligo formativo previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il nuovo testo sostituisce e unifica numerosi provvedimenti precedenti, con l’obiettivo primario di superare la frammentazione normativa e offrire un quadro unico, coerente e aggiornato in materia di formazione per diverse figure professionali, inclusi lavoratori, preposti, dirigenti e addetti ai servizi di prevenzione. Le novità introdotte impongono alle aziende un rapido adeguamento dei modelli formativi, richiedendo la revisione dei contenuti, l’aggiornamento della documentazione interna e la riorganizzazione dei calendari. Un aspetto saliente è il cambiamento del timing: la formazione deve ora completarsi prima che il lavoratore inizi le proprie mansioni. Vengono inoltre definiti in modo più preciso i requisiti dei soggetti formatori, le modalità didattiche ammesse e introdotti nuovi limiti per il numero massimo di partecipanti e criteri uniformi per le verifiche finali di apprendimento. Al di là degli aspetti tecnici, l’Accordo mira a rafforzare il significato culturale della formazione, promuovendola non come mero adempimento burocratico, ma come diritto e dovere fondamentale per la sicurezza individuale e collettiva.
Conversione in Legge del DL sulle Polizze Catastrofali – Cosa c’è di nuovo
Un importante aggiornamento normativo riguarda le imprese italiane con la pubblicazione della Legge 27 maggio 2025, n. 78, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39. Questa nuova normativa introduce l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La legge, approvata dalla Camera dei Deputati l’8 maggio 2025 e dal Senato il 21 maggio 2025, ha ridefinito le scadenze per l’adempimento di tale obbligo, fornendo più tempo alle aziende prive di copertura. Le grandi imprese hanno visto decorrere l’obbligo dal 1° aprile 2025, con le sanzioni che iniziano dal 30 giugno 2025 dopo una moratoria di novanta giorni. Le medie imprese devono assicurarsi entro il 1° ottobre 2025, mentre le piccole e microimprese hanno tempo fino al 31 dicembre 2025.
L’obbligo si estende a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e iscritte nel registro delle imprese, escludendo gli imprenditori agricoli. La polizza deve coprire i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Questo provvedimento sposta la responsabilità della gestione del rischio calamità dalle casse statali alle imprese stesse, un cambiamento significativo nell’approccio. Le aziende che non adempiono a questo obbligo non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario da risorse pubbliche, inclusi i fondi destinati alle imprese colpite da eventi calamitosi.
Inoltre, la legge ha specificato il criterio per determinare il valore dei beni da assicurare, basandosi sul costo di ricostruzione o rimpiazzo. Prevede anche un monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, per prevenire operazioni speculative sui premi. La norma chiarisce che l’obbligo assicurativo e l’accesso agli indennizzi o fondi pubblici si applicano esclusivamente agli immobili costruiti o ampliati con un valido titolo edilizio, o che hanno sanato eventuali irregolarità, escludendo quelli non in regola.
Nuova Classificazione del Piombo e Impatto ADR per le leghe metalliche
A partire dal 1° settembre 2025 entrerà in vigore una nuova classificazione armonizzata per il Piombo (Pb) e i suoi composti, incluse miscele e leghe metalliche. Questa novità deriva dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (il 21° ATP), che modifica il Regolamento CE 1272/2008 sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze (CLP).
Secondo la nuova normativa, saranno classificati come «pericolosi per l’ambiente» i composti che contengono:
- Piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm) in concentrazioni pari o superiori allo 0,025%Le nuove classificazioni a riguardo includono H400 (Molto tossico per gli organismi acquatici) e H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), con fattori M di 10 e 100 rispettivamente;
- Piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm) in concentrazioni pari o superiori allo 0,25%. In questo caso la classificazione è H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), con un fattore M di 10.
Questo adeguamento normativo avrà implicazioni significative per il trasporto su strada. I composti contenenti piombo potranno rientrare nel regime ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) con la classificazione «UN 3077 Materia pericolosa per l’ambiente, NAS, 9, III». Ciò riguarda sia le “merci” che i “rifiuti” contenenti piombo, come torniture, bave di stampaggio, spezzoni di barra, billette o pani di ottone e fanghi di lavorazione.
Tutte le aziende coinvolte nella filiera del trasporto (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari), così come fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle, dovranno tener conto della nuova classificazione armonizzata. Questo comporterà il rispetto di specifici oneri previsti dalla normativa ADR, tra cui:
- Formazione ADR del personale coinvolto;
- Allestimento ed equipaggiamento ADR dei veicoli (es. pannelli arancioni, placche di rischio);
- Possesso del **CFP – Certificato di Formazione Professionale** da parte del conducente (la “Patente ADR”);
- Utilizzo di imballaggi omologati UN;
- Diciture specifiche sui documenti di trasporto merci/formulari rifiuti;
- Obbligo di nomina del Consulente ADR, salvo eventuali esenzioni.
I settori lavorativi maggiormente interessati includono quelli relativi alla produzione/utilizzo/commercializzazione di piombo e leghe metalliche, oltre al recupero dei rottami metallici. La procedura di classificazione per le miscele (leghe) si baserà sul **metodo della “somma dei componenti classificati”**, che prevede l’applicazione di fattori moltiplicatori (fattori M) per i componenti altamente tossici.
È importante notare che, a seguito di questa riclassificazione, l’Italia, tramite il MIT, ha trasmesso all’UNECE una richiesta formale di deroga condizionata all’applicazione dell’Accordo ADR per il trasporto di tali leghe metalliche (Classe 9 UN 3077), nota come Accordo multilaterale M366. Questo accordo è valido fino al 31 agosto 2027, ma la sua validità è subordinata alla sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR. Alla luce di queste modifiche, si consiglia alle aziende di effettuare un’attenta valutazione della propria situazione e, se necessario, adottare misure specifiche per garantire la conformità alle nuove disposizioni.
Nuove Tutele per le Emergenze Climatiche: Legge 1° agosto 2025 n. 113
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 la Legge 1° agosto 2025 n. 113, che converte, con modificazioni, il decreto legge 26 giugno 2025, n. 92. Questa normativa introduce disposizioni urgenti a tutela delle imprese e dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di emergenze climatiche, incluse le straordinarie ondate di calore. In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 a causa di eventi oggettivamente non evitabili, le imprese potranno beneficiare dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto per l’integrazione salariale.
La legge estende inoltre il trattamento di integrazione al reddito per intemperie stagionali agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Tali integrazioni non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima annuale di novanta giornate e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
I benefici sono riconosciuti entro specifici limiti di spesa per l’anno 2025 (10,5 milioni di euro per le misure generali e 22,5 milioni di euro per gli operai agricoli, per un totale di 33 milioni di euro), con l’INPS incaricato del monitoraggio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a favorire l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali con linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
La Nuova Disciplina per i Consulenti Chimici di Porto
Montecitorio ha dato l’approvazione definitiva al Disegno di Legge Semplificazioni, un provvedimento che introduce disposizioni mirate alla digitalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per cittadini e imprese. Il testo affronta riforme in diversi settori, dall’agricoltura alla navigazione.
In particolare, il provvedimento stabilisce requisiti chiari per alcune professioni, introducendo il nuovo articolo 116-bis nel Codice di navigazione (RD 327/1942). Finalmente, il legislatore fornisce un quadro normativo primario per i consulenti chimici di porto. Questa mossa risponde direttamente alle indicazioni del Consiglio di Stato e del Garante per la concorrenza, che richiamavano la necessità di una disciplina organica.
Il lavoro di questi professionisti tutela l’incolumità pubblica e mira direttamente alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e dell’intero porto.
Per poter esercitare questa attività fondamentale, il professionista deve possedere una laurea magistrale specifica. Si richiedono titoli come Scienze chimiche (LM-54), Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) o Ingegneria chimica (LM-22). Inoltre, il professionista completa l’iscrizione all’albo dei chimici e fisici o all’albo degli ingegneri.
L’accesso alla professione prevede un percorso di qualificazione tecnico-professionale. Questo include il compimento di un tirocinio pratico di durata annuale e si conclude con il superamento di una prova finale. La Federazione, assieme al Consiglio nazionale degli ingegneri, organizzerà questo percorso di accesso. Le capitanerie di porto, invece, terranno i registri dove i consulenti chimici di porto si iscrivono.
Una norma transitoria garantisce l’iscrizione di diritto a quei professionisti che già risultano iscritti in quelli dedicati come consulente chimico di porto alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Decreto esame di Stato professionisti Fisici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre2025 il decreto contenente modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di fisico per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea per l’accesso alla suddetta professione in base agli ordinamenti didattici non abilitanti.
