Accordo Stato-Regioni 2025 – Nuove norme su Formazione e Sicurezza 

Un importante aggiornamento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro è rappresentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Raggiunto il 17 aprile 2025, questo accordo costituisce un tassello fondamentale per l’attuazione dell’obbligo formativo previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il nuovo testo sostituisce e unifica numerosi provvedimenti precedenti, con l’obiettivo primario di superare la frammentazione normativa e offrire un quadro unico, coerente e aggiornato in materia di formazione per diverse figure professionali, inclusi lavoratori, preposti, dirigenti e addetti ai servizi di prevenzione. Le novità introdotte impongono alle aziende un rapido adeguamento dei modelli formativi, richiedendo la revisione dei contenuti, l’aggiornamento della documentazione interna e la riorganizzazione dei calendari. Un aspetto saliente è il cambiamento del timing: la formazione deve ora completarsi prima che il lavoratore inizi le proprie mansioni. Vengono inoltre definiti in modo più preciso i requisiti dei soggetti formatori, le modalità didattiche ammesse e introdotti nuovi limiti per il numero massimo di partecipanti e criteri uniformi per le verifiche finali di apprendimento. Al di là degli aspetti tecnici, l’Accordo mira a rafforzare il significato culturale della formazione, promuovendola non come mero adempimento burocratico, ma come diritto e dovere fondamentale per la sicurezza individuale e collettiva.

Conversione in Legge del DL sulle Polizze Catastrofali – Cosa c’è di nuovo 

Un importante aggiornamento normativo riguarda le imprese italiane con la pubblicazione della Legge 27 maggio 2025, n. 78, che converte con modificazioni il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39. Questa nuova normativa introduce l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La legge, approvata dalla Camera dei Deputati l’8 maggio 2025 e dal Senato il 21 maggio 2025, ha ridefinito le scadenze per l’adempimento di tale obbligo, fornendo più tempo alle aziende prive di copertura. Le grandi imprese hanno visto decorrere l’obbligo dal 1° aprile 2025, con le sanzioni che iniziano dal 30 giugno 2025 dopo una moratoria di novanta giorni. Le medie imprese devono assicurarsi entro il 1° ottobre 2025, mentre le piccole e microimprese hanno tempo fino al 31 dicembre 2025.

L’obbligo si estende a tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e iscritte nel registro delle imprese, escludendo gli imprenditori agricoli. La polizza deve coprire i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Questo provvedimento sposta la responsabilità della gestione del rischio calamità dalle casse statali alle imprese stesse, un cambiamento significativo nell’approccio. Le aziende che non adempiono a questo obbligo non potranno accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario da risorse pubbliche, inclusi i fondi destinati alle imprese colpite da eventi calamitosi.

Inoltre, la legge ha specificato il criterio per determinare il valore dei beni da assicurare, basandosi sul costo di ricostruzione o rimpiazzo. Prevede anche un monitoraggio dei contratti assicurativi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, per prevenire operazioni speculative sui premi. La norma chiarisce che l’obbligo assicurativo e l’accesso agli indennizzi o fondi pubblici si applicano esclusivamente agli immobili costruiti o ampliati con un valido titolo edilizio, o che hanno sanato eventuali irregolarità, escludendo quelli non in regola.

Nuova Classificazione del Piombo e Impatto ADR per le leghe metalliche 

A partire dal 1° settembre 2025 entrerà in vigore una nuova classificazione armonizzata per il Piombo (Pb) e i suoi composti, incluse miscele e leghe metalliche. Questa novità deriva dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (il 21° ATP), che modifica il Regolamento CE 1272/2008 sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze (CLP).

Secondo la nuova normativa, saranno classificati come «pericolosi per l’ambiente» i composti che contengono:

  • Piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm) in concentrazioni pari o superiori allo 0,025%Le nuove classificazioni a riguardo includono H400 (Molto tossico per gli organismi acquatici) e H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), con fattori M di 10 e 100 rispettivamente;
  • Piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm) in concentrazioni pari o superiori allo 0,25%. In questo caso la classificazione è H410 (Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), con un fattore M di 10.

Questo adeguamento normativo avrà implicazioni significative per il trasporto su strada. I composti contenenti piombo potranno rientrare nel regime ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) con la classificazione «UN 3077 Materia pericolosa per l’ambiente, NAS, 9, III». Ciò riguarda sia le “merci” che i “rifiuti” contenenti piombo, come torniture, bave di stampaggio, spezzoni di barra, billette o pani di ottone e fanghi di lavorazione.

Tutte le aziende coinvolte nella filiera del trasporto (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari), così come fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle, dovranno tener conto della nuova classificazione armonizzata. Questo comporterà il rispetto di specifici oneri previsti dalla normativa ADR, tra cui:

  • Formazione ADR del personale coinvolto;
  • Allestimento ed equipaggiamento ADR dei veicoli (es. pannelli arancioni, placche di rischio);
  • Possesso del **CFP – Certificato di Formazione Professionale** da parte del conducente (la “Patente ADR”);
  • Utilizzo di imballaggi omologati UN;
  • Diciture specifiche sui documenti di trasporto merci/formulari rifiuti;
  • Obbligo di nomina del Consulente ADR, salvo eventuali esenzioni.

I settori lavorativi maggiormente interessati includono quelli relativi alla produzione/utilizzo/commercializzazione di piombo e leghe metalliche, oltre al recupero dei rottami metallici. La procedura di classificazione per le miscele (leghe) si baserà sul **metodo della “somma dei componenti classificati”**, che prevede l’applicazione di fattori moltiplicatori (fattori M) per i componenti altamente tossici.

È importante notare che, a seguito di questa riclassificazione, l’Italia, tramite il MIT, ha trasmesso all’UNECE una richiesta formale di deroga condizionata all’applicazione dell’Accordo ADR per il trasporto di tali leghe metalliche (Classe 9 UN 3077), nota come Accordo multilaterale M366. Questo accordo è valido fino al 31 agosto 2027, ma la sua validità è subordinata alla sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR. Alla luce di queste modifiche, si consiglia alle aziende di effettuare un’attenta valutazione della propria situazione e, se necessario, adottare misure specifiche per garantire la conformità alle nuove disposizioni.

Nuove Tutele per le Emergenze Climatiche: Legge 1° agosto 2025 n. 113 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 la Legge 1° agosto 2025 n. 113, che converte, con modificazioni, il decreto legge 26 giugno 2025, n. 92. Questa normativa introduce disposizioni urgenti a tutela delle imprese e dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di emergenze climatiche, incluse le straordinarie ondate di calore. In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 a causa di eventi oggettivamente non evitabili, le imprese potranno beneficiare dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto per l’integrazione salariale.

La legge estende inoltre il trattamento di integrazione al reddito per intemperie stagionali agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Tali integrazioni non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima annuale di novanta giornate e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I benefici sono riconosciuti entro specifici limiti di spesa per l’anno 2025 (10,5 milioni di euro per le misure generali e 22,5 milioni di euro per gli operai agricoli, per un totale di 33 milioni di euro), con l’INPS incaricato del monitoraggio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a favorire l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali con linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

La Nuova Disciplina per i Consulenti Chimici di Porto 

Montecitorio ha dato l’approvazione definitiva al Disegno di Legge Semplificazioni, un provvedimento che introduce disposizioni mirate alla digitalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi per cittadini e imprese. Il testo affronta riforme in diversi settori, dall’agricoltura alla navigazione.

In particolare, il provvedimento stabilisce requisiti chiari per alcune professioni, introducendo il nuovo articolo 116-bis nel Codice di navigazione (RD 327/1942). Finalmente, il legislatore fornisce un quadro normativo primario per i consulenti chimici di porto. Questa mossa risponde direttamente alle indicazioni del Consiglio di Stato e del Garante per la concorrenza, che richiamavano la necessità di una disciplina organica.

Il lavoro di questi professionisti tutela l’incolumità pubblica e mira direttamente alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e dell’intero porto.

Per poter esercitare questa attività fondamentale, il professionista deve possedere una laurea magistrale specifica. Si richiedono titoli come Scienze chimiche (LM-54), Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) o Ingegneria chimica (LM-22). Inoltre, il professionista completa l’iscrizione all’albo dei chimici e fisici o all’albo degli ingegneri.

L’accesso alla professione prevede un percorso di qualificazione tecnico-professionale. Questo include il compimento di un tirocinio pratico di durata annuale e si conclude con il superamento di una prova finale. La Federazione, assieme al Consiglio nazionale degli ingegneri, organizzerà questo percorso di accesso. Le capitanerie di porto, invece, terranno i registri dove i consulenti chimici di porto si iscrivono.

Una norma transitoria garantisce l’iscrizione di diritto a quei professionisti che già risultano iscritti in quelli dedicati come consulente chimico di porto alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Decreto esame di Stato professionisti Fisici 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre2025 il decreto contenente modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato per l’abilitazione  all’esercizio della professione di fisico per coloro che  hanno  conseguito  o  che conseguono i titoli di laurea per l’accesso alla suddetta professione in base agli ordinamenti didattici non abilitanti.

Legge 17 marzo 2026 n. 36 

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato la Legge 17 marzo 2026, n. 36, conosciuta anche come Legge di delegazione europea 2025. Questo importante testo normativo affida al Governo il compito cruciale di recepire diverse direttive e di attuare numerosi regolamenti dell’Unione Europea. Le istituzioni dedicano un’attenzione speciale ai temi ambientali: gli articoli dal 3 al 18 affrontano infatti le sfide ecologiche più urgenti del nostro tempo. I ministri competenti dovranno scrivere e approvare i decreti legislativi necessari per far entrare queste norme nel nostro ordinamento, applicando sempre il principio della massima semplificazione amministrativa.

L’intervento legislativo abbraccia molti settori strategici per la transizione ecologica. In primo luogo, la direttiva sul diritto alla riparazione, o direttiva (UE) 2024/1799, incoraggia i consumatori a riparare i propri dispositivi elettronici e gli elettrodomestici invece di acquistarne di nuovi. Questa scelta riduce in modo drastico l’accumulo di rifiuti tecnologici e promuove una vera economia circolare. Un altro passo fondamentale riguarda il regolamento (UE) 2024/3005 sulle attività di rating ESG. Questa norma impone alle agenzie di valutazione di usare criteri trasparenti e uniformi quando misurano l’impatto ambientale, sociale e di governance delle aziende, aiutando così gli investitori a finanziare progetti realmente sostenibili.

Il pacchetto legislativo combatte con fermezza anche l’inquinamento industriale e atmosferico. Il regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze ozono lesive fissa regole severe per eliminare gradualmente i gas chimici che assottigliano lo strato di ozono e contribuiscono in modo significativo al riscaldamento globale. Allo stesso tempo, il regolamento (UE) 2024/1244 crea un portale sulle emissioni industriali aggiornato e accessibile a tutti. Questo strumento digitale permette ai cittadini e alle autorità di monitorare costantemente l’inquinamento generato dai grandi impianti, favorendo un controllo più stretto sul territorio.

Infine, la normativa europea interviene pesantemente sulla gestione dei materiali e sul futuro produttivo del continente. Il regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti blocca l’esportazione di scarti pericolosi o non riciclabili verso Paesi terzi che non possiedono tecnologie adeguate per smaltirli in totale sicurezza. Sul fronte dei consumi quotidiani, il regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio obbliga i produttori a tagliare l’uso di plastica e materiali monouso, incentivando formati riutilizzabili e soluzioni di riciclo all’avanguardia. A chiudere il cerchio, il regolamento (UE) 2024/1735 sull’industria a zero emissioni nette mira a potenziare le capacità produttive europee nel settore delle tecnologie verdi. La norma sostiene la fabbricazione di pannelli solari, turbine eoliche e batterie sul nostro territorio, affinché l’Europa possa raggiungere la neutralità climatica senza dipendere dalle importazioni estere.

Nuovo elenco delle verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agendo di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha varato il 71° elenco dei soggetti che possiedono l’abilitazione per effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro. I direttori generali Gennaro Gaddi, Sergio Iavicoli e Gianfrancesco Romeo hanno firmato il nuovo decreto direttoriale in data 26 marzo 2026, introducendo novità importanti per il settore della sicurezza aziendale.

Questo nuovo provvedimento sostituisce integralmente il precedente settantesimo elenco, che le istituzioni governative avevano approvato solamente poche settimane prima, il 5 marzo 2026. La necessità di un aggiornamento così tempestivo deriva dalle recenti richieste di variazione delle abilitazioni e di modifica degli organici che alcune realtà aziendali hanno sottoposto all’attenzione della Commissione esaminatrice. In particolare, le società ICT Genesia s.r.l., ISIS s.c.r.l., VERICERT s.r.l. e VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. hanno ottenuto l’approvazione ufficiale per le loro istanze, modificando così i propri profili di abilitazione a partire dalla data di emanazione del documento.

Il decreto ministeriale stabilisce anche regole operative molto rigide per i soggetti che mantengono o ottengono l’iscrizione, la quale ha una validità totale di cinque anni. Ogni ente abilitato deve obbligatoriamente registrare i verbali delle proprie verifiche all’interno di un apposito sistema informatizzato. Le aziende, inoltre, hanno il dovere di trasmettere questi dati per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. I verificatori devono poi conservare con cura tutti gli atti documentali relativi alle attività di controllo per un periodo minimo di dieci anni.

Le norme impongono ulteriori vincoli legati alla trasparenza e al monitoraggio costante. Le società iscritte devono comunicare preventivamente ai Ministeri competenti qualsiasi cambiamento che riguardi il proprio stato di diritto o di fatto. Per garantire i massimi standard di sicurezza, il Ministero del Lavoro possiede la piena facoltà di controllare la permanenza dei requisiti di idoneità di queste aziende in qualsiasi momento durante l’intero quinquennio di validità dell’iscrizione. Infine, i cittadini e i professionisti del settore possono consultare e scaricare il nuovo elenco completo direttamente sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, navigando all’interno della sezione dedicata alla trasparenza e alla pubblicità legale.

Nuova norma UNI EN ISO 15192:2026 

La corretta gestione degli scarti industriali e civili rappresenta oggi una sfida cruciale per la sostenibilità globale. Proprio per questo motivo, gli enti tecnici aggiornano continuamente le procedure fondamentali per analizzare e classificare i materiali potenzialmente inquinanti. Il recente aggiornamento normativo documentato a marzo 2026 segna un traguardo importante in questo settore, offrendo agli addetti ai lavori un quadro di riferimento sempre più preciso e rigoroso.

L’elenco aggiornato delle normative evidenzia il ruolo centrale della caratterizzazione dei rifiuti. Tra le novità più rilevanti del 2026 spicca l’introduzione della norma UNI EN ISO 15192:2026. Questo standard fornisce ai laboratori un metodo avanzato per misurare il cromo esavalente, una sostanza altamente pericolosa, nei materiali solidi e nei suoli. I tecnici sfruttano la digestione alcalina combinata alla cromatografia ionica con rivelatore spettrofotometrico per individuare concentrazioni della sostanza superiori a 0,1 milligrammi per chilogrammo.

Oltre a isolare i singoli inquinanti, gli scienziati devono comprendere a fondo il modo in cui i rifiuti interagiscono con l’ambiente circostante nel corso del tempo. Molte direttive regolano infatti il comportamento alla lisciviazione, ovvero la tendenza delle sostanze a dissolversi e propagarsi nei liquidi. Ad esempio, la direttiva UNI EN 15863:2015 definisce i parametri esatti per osservare il rilascio dei costituenti inorganici dai rifiuti monolitici a contatto con una soluzione acquosa. Similmente, ulteriori normative, come la UNI EN 14429:2015 e la UNI EN 14997:2015, aiutano i ricercatori a valutare in che modo variazioni specifiche del pH influenzano la capacità dei componenti inorganici di separarsi dal materiale di scarto iniziale. Questi test dinamici simulano in laboratorio i complessi fenomeni idraulici e chimici che avvengono regolarmente nelle discariche o durante il recupero dei materiali in natura.

L’analisi chimica di precisione richiede anche un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia. I professionisti sul campo impiegano spettrometri portatili a fluorescenza a raggi X per effettuare uno screening qualitativo rapido dei materiali pastosi o solidi, seguendo alla lettera le linee guida della norma UNI EN 16424:2015. Nei laboratori specializzati, invece, i chimici cercano idrocarburi, ritardanti di fiamma, diossine e furani applicando rigidi protocolli di gascromatografia e spettrometria di massa. La norma UNI EN 14582:2016, per fare un ulteriore esempio pratico, guida in modo dettagliato gli analisti nella determinazione del contenuto di alogeno e zolfo tramite la combustione dei campioni con ossigeno all’interno di sistemi chiusi, conosciuti comunemente come bombe calorimetriche.

Tutto il processo di analisi e tutela ambientale fallirebbe inesorabilmente senza un metodo logico e controllato di raccolta iniziale del materiale. La norma UNI EN 14899:2006 detta i rigorosi passi procedurali che i tecnici sul campo devono intraprendere per preparare e applicare un piano di campionamento veramente efficace. Successivamente, regole altrettanto precise governano la preparazione delle piccole porzioni di prova destinate alle analisi fisiche, chimiche o ecotossicologiche finali. In questo modo, l’intero sistema tecnico e giuridico garantisce risultati scientifici realistici e pienamente comparabili, un elemento imprescindibile per salvaguardare gli ecosistemi e proteggere la salute pubblica a lungo termine.

Lavoro agile – sicurezza sul lavoro Legge 34/2026 

Lo smart working fa ormai parte della nostra routine quotidiana, ma come gestiamo la sicurezza quando lavoriamo lontani dall’ufficio? A marzo 2026, il Parlamento ha risposto a questa domanda approvando la Legge 34/2026. Questa norma aggiorna il famoso Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, inserendo una regola molto chiara per chi gestisce i team da remoto.

In pratica, il nuovo comma 7-bis specifica che i datori di lavoro hanno un compito fondamentale quando i loro dipendenti operano in luoghi non gestiti direttamente dall’azienda. I responsabili aziendali devono infatti consegnare ogni anno un documento scritto sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa informativa ha uno scopo preciso: spiegare in modo comprensibile quali pericoli generali e specifici esistono per chi lavora in modalità agile. Il testo della legge dedica anche un’attenzione particolare ai rischi che derivano dall’uso continuo di schermi e computer.

Tutto questo rafforza una tutela che esisteva già dal 2017, quando l’articolo 22 della Legge 81 chiedeva alle aziende di proteggere la salute dei lavoratori agili attraverso un documento informativo simile.

Ovviamente, la sicurezza sul lavoro rappresenta sempre un gioco di squadra. Il lavoratore non resta semplicemente a guardare, ma deve collaborare in modo attivo e responsabile. Il dipendente ha l’obbligo di mettere in pratica tutte le misure di prevenzione che l’azienda studia per limitare i rischi legati alle attività fuori dalle mura del normale ufficio.

Infine, la Legge 34 del 2026 pensa anche a chi ignora le regole. Il provvedimento modifica l’articolo 55 del Testo Unico e introduce sanzioni dirette e specifiche per i datori di lavoro che omettono di consegnare questo importante documento sui rischi.

Legge annuale PMI 2025: Modifiche TUS – Aggiornamenti del 24 Marzo 2026 

La Gazzetta Ufficiale ha da poco pubblicato una novità che tocca da vicino tantissimi lavoratori e imprenditori. Parliamo ancora della Legge 11 marzo 2026 n. 34, meglio nota come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”. Il 24 marzo 2026 è stata pubblicata nota di aggiornamento normativo, ma le nuove regole entreranno in vigore ufficialmente a partire dal 7 aprile 2026. Il Parlamento ha deciso infatti di ritoccare il Testo Unico per semplificare la vita alle aziende e tutelare meglio chi lavora.

Il Decreto legislativo 81/2008, noto a tutti come Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), è il cuore di questa vicenda perché la nuova Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 34/2026) va a modificare direttamente proprio questo fondamentale documento. Il legislatore ha deciso di aggiornare diversi articoli del decreto per migliorare la tutela dei lavoratori e semplificare la vita alle aziende.

Le novità introdotte modificano la gestione quotidiana della sicurezza in diversi ambiti lavorativi. Prima di tutto, la legge incarica l’INAIL di elaborare modelli di organizzazione e gestione semplificati su misura per le micro, piccole e medie imprese. Un altro cambiamento significativo riguarda l’addestramento, poiché le aziende devono garantire la formazione pratica per i dipendenti anche durante i periodi di cassa integrazione. Chi lavora in modalità agile troverà nuove tutele, in quanto la normativa impone ai datori di lavoro di consegnare almeno una volta all’anno un’informativa scritta sui rischi specifici del lavoro a distanza, focalizzandosi particolarmente sui pericoli legati all’uso dei videoterminali. Per concludere, le modifiche al Testo Unico introducono un controllo rigoroso ogni tre anni per le piattaforme mobili elevabili e per i macchinari fuoristrada che gli agricoltori utilizzano nei frutteti.